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Processo Amministrativo Telematico – Il deposito terza parte – la preparazione degli allegati ed il download del modulo compilabile

Nel precedente articolo di questa serie, consultabile integralmente a questo link, ci siamo occupati della fase di preparazione dei documenti obbligatori per il deposito telematico di un ricorso al TAR; specificando che, oltre all’atto principale del deposito (ossia il ricorso), sarà richiesta l’allegazione della notificazione dell’atto principale stesso nonché della procura alle liti.
Di entrambi tali documenti, come appunto ribadito nella seconda parte di questa guida, sarà necessario attestare la conformità all’originale operando una vera e propria asseverazione ex art. 22 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Tale attestazione di conformità – analogamente a quanto previsto per il Processo Civile Telematico – potrà essere apposta sul medesimo documento asseverato (tramite una modificazione del documento informatico e una successiva sottoscrizione) o, alternativamente, su documento formato separatamente e sottoscritto con firma digitale.
In allegato al nostro ipotetico ricorso al TAR, però, potrebbero essere allegate, oltre alle normali produzioni probatorie, anche copie conformi o originali di atti processuali provenienti da procedimenti collegati e, in tal caso, dovremo nuovamente procedere all’attestazione di conformità.
Nello specifico, l’art. 136 comma 2ter del Codice del Processo Amministrativo, espressamente prevede – nella prima parte – che “Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
I lettori più attenti si saranno certamente accorti dell’importante differenza che intercorre fra la norma appena citata e quella specularmente prevista nel Processo Civile Telematico, ossia, l’art. 16decies D.L. 179/2012.
Nel caso del Processo Amministrativo Telematico, infatti, sarà richiesta l’attestazione di conformità all’originale – con apposita asseverazione – non solo nel caso di deposito di scansione di atto processuale di parte o di provvedimento del giudice ma anche di documenti che siano – anch’essi – detenuti in originale o copia conforme dal depositante.
Il potere di autenticazione previsto nel PAT, quindi, è decisamente più ampio rispetto a quello stabilito dalle norme sul PCT poiché consente l’attestazione di conformità anche di qualsiasi digitalizzazione di documento cartaceo detenuto dalla parte in copia conforme o in originale.
La norma sopra citata, poi, prosegue occupandosi dei casi di estrazione di copia informatica dal fascicolo digitale di cancelleria: “…. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell’articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Nel compimento dell’attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.”
Forse per una mera svista del legislatore, in questo secondo caso, non viene espressamente prevista la facoltà di estrarre ed attestare la conformità anche di documenti contenuti in copia conforme o in originale all’interno del fascicolo informatico.
Questa piccola pecca, di non immediata comprensibilità, rende impossibile l’eventuale scaricamento ed attestazione di conformità di un documento che – ad esempio – l’amministrazione resistente abbia depositato in originale digitale o in copia informatica munita di attestazione di conformità.
In ogni caso il legislatore amministrativo, con la medesima norma, specifica espressamente che resta escluso dalle previsioni dell’art. 136 comma 2ter il caso del rilascio della formula esecutiva, ma si preoccupa di sottolineare che, in tutti i casi in cui il Difensore opera le attestazioni di conformità previste dal predetto comma, è da considerarsi sotto ogni aspetto un pubblico ufficiale.
Riassumendo, infine, tutte le fasi di preparazione al deposito telematico, dovremo provvedere a:

  1. redigere l’atto principale in formato PDF testuale
  2. scansionare la procura alle liti e predisporre la relativa asseverazione
  3. scansionare l’eventuale notificazione cartacea del ricorso e predisporre la relativa asseverazione
  4. preparare la documentazione probatoria, avendo cura di porre l’asseverazione su eventuali scansioni di documenti detenuti in originale o copia conforme

Ciò fatto potremo procedere al download del modulo di deposito ed alla configurazione, qualora non lo avessimo già fatto, del programma acrobat reader DC per la sottoscrizione digitale con firma PADES-BES. Si ricorda che, al fine di perfezionare correttamente la configurazione del programma de qua, sarà necessario affidarsi a mani esperte o, in alternativa, a questa guida passo passo predisposta dal Centro Studi Processo Telematico; non è infatti né intuitivo né di immediato apprendimento il procedimento necessario all’integrazione della sottoscrizione digitale per la sottoscrizione del file.
Il modulo da compilarsi per l’invio del deposito, invece, potrà essere scaricato tramite l’accesso all’area “modulistica” del sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/ProcessoAmministrativoTelematico/Modulistica/index.html
Si raccomanda a tutti i professionisti di riscaricare sempre il modello prima di operare un nuovo deposito, poiché i documenti vengono aggiornati con una certa frequenza da parte degli uffici tecnici ministeriali.
Nei prossimi articoli di questa serie ci occuperemo della compilazione del modulo de quo, analizzando uno per uno tutti i passaggi da effettuare per completare le procedure di redazione.
 
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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