Processo Tributario Telematico: cosa scrivere nelle PEC di notifica e come provarne la regolarità
Definiti i termini per la notifica a mezzo PEC agli enti impositori di atti di opposizione alla pretesa tributaria – ricorsi, reclami, ecc. – è ora opportuno soffermarsi sulle modalità operative previste per tale adempimento. È però opportuno precisare che quanto seguirà, in materia di contenuto delle PEC, non è oggetto di precisi obblighi normativi ma rappresenta una sorta di best practice per il difensore, volta a facilitargli anche i successivi passi in materia di archiviazione e di reperimento della documentazione e “avallata” di recente dall’Amministrazione finanziaria.
A ben vedere, la compiuta indicazione degli elementi essenziali del procedimento avviato nell’oggetto e nel messaggio di PEC, da un lato, permettono al difensore del contribuente una volta perfezionata la procedura di notifica, di ottenere ricevute PEC di accettazione e consegna complete di tutte le informazioni e i dati riguardanti gli atti oggetto di notifica e, dall’altro, consentono all’ente impositore la corretta individuazione dell’atto notificato, come un ricorso, un reclamo o una sentenza, sì da consentirgli di comprendere immediatamente la finalità della notifica dell’atto: con benefici per tutte le parti in causa quanto a regolarità e chiarezza del procedimento instaurato.
Pertanto, in caso di notifica di un atto introduttivo del giudizio a mio avviso è opportuno inserire nell’oggetto sia l’indicazione recante “Notificazione ex dell’art. 16 bis, comma 3, D. Lgs. n. 546/1992” sia il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale e il codice fiscale della parte, come nell’esempio che segue.
Nel corpo del messaggio, per ulteriore specificazione del procedimento, tanto per il difensore quanto per l’ente impositore, è opportuno indicare la tipologia dell’atto oggetto di notifica (es: ricorso, appello, istanza di pubblica udienza, sentenza, ecc.) e, per necessaria riconduzione, l’atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza, oltre alle generalità del difensore e del destinatario (nome e cognome o denominazione e codice fiscale), la PEC di quest’ultimo e l’indicazione della Commissione tributaria adita.
Effettuata la notifica, a questo punto, per il difensore occorre fornirne prova, in ragione del richiesto deposito nel processo tributario telematico mediante il S.I.Gi.T. della ricevuta di accettazione (RdAC) sottoscritta con la firma del gestore del mittente e della ricevuta di avvenuta consegna (RAC) sottoscritta con la firma del gestore del destinatario.
Il previo salvataggio di queste ricevute può avvenire, a scelta del difensore, mediante una delle seguenti modalità:
- senza modificare l’estensione del file “.eml” in quanto formato nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati;
- effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato PDF/A 1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione di conformità, ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 2, del CAD – il Codice dell’Amministrazione Digitale, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria dell’originale se la sua conformità non è espressamente disconosciuta (fermo restando, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico).
Va ricordato, infine, che le ricevute devono essere firmate digitalmente dal difensore, in ossequio alla normativa vigente che richiede tale adempimento per tutti gli atti e gli allegati introdotti nel processo tributario telematico.