Fatturazione elettronica

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Pubblicata la circolare 13/E in tema di fatturazione elettronica

Quali sono le principali novità contenute nella recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n.13 del 2 luglio 2018? In questo articolo andremo ad esaminare la suddetta circolare ed analizzare quali sono le 3 principali novità in essa contenute, oltre che i possibili impatti sulle aziende.
 
 
Con la pubblicazione della circolare n.13 del 2 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a dare indicazioni interpretative sia con riguardo alla legge n.205 del 27 dicembre 2017, sia con riguardo al recente provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, ed in particolare le tre principali novità sono:
? L’obbligo non si applica ai non residenti meramente identificati
Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, l’Italia è stata autorizzata ad introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, al fine di introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica B2B/B2C.
In particolare, la suddetta decisione di esecuzione (UE) 2018/593, riporta testualmente che:

  • “In deroga all’articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della predetta direttiva”;
  • In deroga all’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE”.

Nella sostanza quindi solo i soggetti stabiliti nel territorio Italiano possono essere obbligati ad emettere la fattura elettronica, rilevando che tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.
 
? Le fatture possono essere emesse con un “minimo ritardo”
Viene ribadito (ma non poteva essere diversamente) che in caso di fatturazione immediata la fattura va emessa entro le ore 24 del medesimo giorno in cui si è svolta l’operazione (i.e. cessione del bene), ma vengono evidenziati due interessanti aspetti:

  • ”La contestualità […] deve, tuttavia, essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al SdI”;
  • ”[…]si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.”

Se quindi il processo adottato dall’azienda è tale per cui le attività necessarie a generare, aggregare, formare, controllare, firmare e trasmettere i file delle fatture al SdI richiedono per esempio alcuni giorni (i.e. “minimo ritardo”), siamo nell’ambito di violazioni meramente formali non sanzionabili ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, purché naturalmente non venga pregiudicata la corretta liquidazione dell’Iva.
 
? E’ ammissibile (ma da evitare) conservare le copie informatiche delle fatture elettroniche
Viene rilevata la possibilità per i soggetti Iva di conservare le copie informatiche delle fatture elettroniche emesse e ricevute, e quindi anziché conservare i file XML trasmessi/ricevuti al/dal SdI, conservare una loro copia informatica, ed in particolare viene testualmente riportato che “ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.”
 
Premesso che le fatture elettroniche devono essere correttamente conservate non solo ai fini fiscali, ma anche civili, e rilevato che a norma dell’art. 23-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, «Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da 18 un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico», si suggerisce fortemente di conservare le fatture elettroniche in formato XML trasmesse/ricevute a/dal SdI e non delle mere copie informatiche che potrebbero sempre essere disconosciute.
 
 
Link: www.agenziaentrate.gov.it
 
 
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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