Fatturazione elettronica

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Pubblicato il DMEF 4 agosto 2016 in ambito trasmissione dati e fatturazione elettronica B2B

Pubblicato il 6 settembre scorso in Gazzetta Ufficiale il DMEF 4 agosto 2016 ad oggetto Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA.
 
Il decreto, che avrà effetto dal 1° gennaio 2017, è essenzialmente suddiviso in tre parti:
 
? Controlli a distanza
E’ previsto che l’Agenzia delle Entrate possa utilizzare i dati delle fatture emesse e ricevute, acquisiti anche tramite  il Sistema di Interscambio, per effettuare controlli incrociati con informazioni contenute in altre banche dati conservate dalla stessa Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche.
Al fine di ottimizzare i controlli ispettivi, ed evitare la duplicazione delle attività conoscitive, i dati trasmessi all’Agenzia delle Entrate   saranno messi a disposizione della Guardia di Finanza;
 
? Modalità di pagamento per beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti
Per fruire della riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), i soggetti passivi IVA dovranno effettuare e ricevere tutti i pagamenti mediante una delle seguenti modalità:
• bonifico bancario o postale;
• carta di debito o carta di credito;
• assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.
E’ stata altresì contemplata la possibilità di effettuare e ricevere pagamenti in contanti purché di importo non superiore a € 30,00  mentre qualora il contribuente effettui o riceva anche un solo pagamento tramite strumenti diversi rispetto a quelli previsti, la riduzione dei termini di decadenza non si applicherà. L’esistenza delle suddette condizioni dovrà essere comunicata dal soggetto passivo IVA  nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi;
 
? Soggetti ammessi al programma di assistenza
Il programma di assistenza contemplato dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n.127, sarà fornito dall’Agenzia delle Entrate alle seguenti categorie di soggetti passivi:
• esercenti arti e professioni;
• imprese ammesse al regime di contabilità  semplificata di cui all’art. 18 del DPR 600/73;
• limitatamente all’anno di inizio dell’attività ed ai due successivi, per le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al citato art. 18 del DPR 600/73.
Il suddetto programma di assistenza prevede:
1) la messa a disposizione on-line dei dati necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale IVA;
2) viene meno l’obbligo di registrazione delle fatture di vendita e di acquisto (art. 23 e 25 del DPR 633/72), e l’obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’articolo 38-bis del predetto decreto n. 633, del 1972.
 
www.gazzettaufficiale.it
 
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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