Fatturazione elettronica

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Pubblicato il provvedimento in tema di obbligo di fatturazione elettronica

II Parte
 
? La data di emissione è quella indicata in fattura
Con riferimento alla data di emissione della fattura elettronica, è stato chiarito che è quella riportata in fattura, cioè quella indicata nel campo <Data> della sezione “Dati Generali”  del file XML della fattura elettronica;
 
? La data di ricezione è quella attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione
Con riferimento alla data di ricezione della fattura elettronica, questa viene attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione, e quindi dal canale PEC, oppure web service, oppure FTP, rilevando che vi sono due eccezioni:

  • caso in cui il soggetto cessionario/committente è un consumatore finale, oppure un soggetto Iva in regime di vantaggio, forfettario, oppure un produttore agricolo, e dato che il SdI deposita comunque un duplicato informatico della fattura nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, la data di ricezione sarà la “data di messa a disposizione” della fattura;
  • caso in cui il recapito al soggetto ricevente non è possibile, per esempio per il fatto che non è attivo o non funziona il canale di ricezione, oppure la PEC ha raggiunto la capienza, oppure non è stato comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario oppure l’indirizzo PEC, dato che il SdI deposita comunque un duplicato informatico della fattura nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, la data di ricezione sarà la “data di presa visione” della fattura;

 
? Intermediari
La trasmissione al SdI delle fatture da parte del cedente/prestatore, così come la loro ricezione dal SdI da parte del cessionario/committente, possono essere eseguite da intermediari, rilevando che gli stessi possono essere anche soggetti diversi di quelli individuati dall’art.3 del DPR 322/98.
Con riferimento invece alla consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche messe a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, così come l’utilizzo del servizio di registrazione al SdI utile a comunicare l’indirizzo telematico di ricezione delle fatture elettroniche, tali attività sono consentite solo a intermediari individuati dall’art.3 del DPR 322/98, meglio conosciuti come “soggetti incaricati della trasmissione”, quali i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, i consulenti del lavoro, le associazioni sindacali di categoria, etc;
? Archiviazione delle fatture elettroniche
Tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute tramite il SdI, saranno ricercabili e consultabili da parte sia dei soggetti Iva che dei consumatori finali, all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione del file da parte del SdI.
Da rilevare che le suddette fatture elettroniche potranno altresì essere acquisite (i.e. esportate) da parte dei soggetti Iva, dei consumatori finali e degli intermediari individuati dall’art.3 del DPR 322/98, ma non è ancora chiaro se tale attività potrà essere svolta anche in modalità massiva, e soprattutto se gli intermediari la potranno svolgere contestualmente per più soggetti Iva.
 
? Conservazione digitale delle fatture elettroniche
E’ stato previsto per tutti i soggetti Iva, sia con riferimento alle fatture elettroniche emesse che ricevute, la possibilità di aderire ad un accordo di servizio da sottoscrivere con Sogei Spa, che consente di conservare gratuitamente le fatture elettroniche, così come contemplato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 e conforme al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013.
Ad oggi non sono ancora chiari diversi aspetti, come per esempio se il suddetto servizio sarà in grado di associare il protocollo Iva alle fatture elettroniche di acquisto, così come richiesto dall’art.25 del DPR 633/72, dato che non vi è alcuna funzionalità in grado di rispondere alla suddetta richiesta.
 
? Autofattura
In caso di ricezione dal 1° gennaio 2019 (oppure dal 1° luglio 2018 per le due filiere che partiranno in anticipo) di fatture non pervenute tramite il SdI, al fine di evitare le sanzioni di cui all’art.6 comma 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471, il cessionario/committente dovrà inoltrare al SdI un’autofattura inserendo nel campo <TipoDocumento> il codice “TD20”, oltre naturalmente tutti i dati anagrafici del cedente/prestatore (che non si è adeguato all’obbligo normativo) e del cessionario/committente.
 
? Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere
Con riguardo alle operazioni transfrontaliere, è possibile evitare la comunicazione dei dati delle fatture emesse (i.e. spesometro), se il soggetto Iva inoltra al SdI la fattura elettronica avendo cura di indicare nel campo <CodiceDestinatario>  il codice convenzionale “XXXXXXX”.
 
? Servizi di ausilio dell’Agenzia delle Entrate
Al fine di supportare i soggetti Iva ad adeguarsi all’obbligo, sono stati previsti una serie di servizi gratuiti, ed in particolare:

  • software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
  • procedura web per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica oltre che la loro conservazione digitale, e reperibile nell’area “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle Entrate;
  • APP (iOS ed Android) per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica oltre che la loro conservazione digitale;
  • servizio di generazione di un QRCode utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”.

 
 
 
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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