Fatturazione elettronica

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Pubblicato il provvedimento in tema di obbligo di fatturazione elettronica

I Parte
 
Abstract
Tra poche settimane inizierà la prima fase dell’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dalla legge 27 Dicembre 2017 n.205, ed alla luce della recente pubblicazione del provvedimento n. 89757 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in questo articolo andremo ad analizzare i diversi aspetti operativi di tale obbligo.
 
Pubblicato lo scorso 30 aprile il provvedimento n. 89757 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ad oggetto “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.
 
Il provvedimento interviene a definire diversi aspetti con riguardo all’obbligo di fatturazione elettronica B2B/B2C tramite SDI introdotto con effetto dal 1° gennaio 2019, ed in particolare:
? Il file XML può anche non essere firmato digitalmente
Nel definire la fattura elettronica, viene testualmente riportato che “la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente”. Nella sostanza quindi sarà possibile trasmettere anche file XML non firmati, qualora per esempio il cedente/prestatore abbia in essere un valido sistema di controllo di gestione utile a garantire l’autenticità e l’integrità delle fatture elettroniche, così come disposto dall’art.21 del DPR 633/72;
 
? Possibilità di registrarsi al SdI per semplificare la ricezione delle fatture elettroniche
I soggetti Iva, con riferimento alle fatture elettroniche passive, hanno la possibilità di accedere ad un servizio di registrazione per comunicare al SdI quale canale (e.g. PEC, web service, FTP) ed “indirizzo telematico” impiegare per ricevere le fatture elettroniche dal SdI, ed in questo modo non vi sarà alcuna comunicazione da inoltrare ai fornitori dato appunto che il SdI recapiterà le fatture elettroniche riferite alla partita Iva indicata in fattura tramite il canale e l’indirizzo telematico indicato in fase di registrazione;
 
? Indirizzamento delle fatture elettroniche
L’indirizzamento delle fatture elettroniche al cessionario/committente tramite il SdI si svolgerà secondo le seguenti modalità:

  • Il cessionario/committente NON si è registrato al SdI

In questo caso il cessionario/committente dovrà comunicare il codice destinatario oppure l’indirizzo PEC al cedente/prestatore, il quale, anche tramite un intermediario, lo dovrà inserire nel file della fattura elettronica nel campo <Codice Destinatario> oppure nel campo <PECDestinatario>, ed il SdI inoltrerà il file della fattura elettronica all’indirizzo telematico indicato in fattura;
 

  • Il cessionario/committente si è registrato al SdI

In questo caso il cessionario/committente non dovrà comunicare il codice destinatario oppure l’indirizzo PEC al cedente/prestatore, il quale, anche tramite un intermediario, dovrà semplicemente trasmettere la fattura elettronica XML al SdI che provvederà  ad inoltrare il file alla partita Iva indicata in fattura tramite il canale e l’indirizzo telematico indicato in fase di registrazione;
 

  • Il cessionario/committente NON ha comunicato l’indirizzo telematico

Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia comunicato il codice destinatario oppure l’indirizzo PEC, il soggetto trasmittente inserirà il solo codice convenzionale “0000000”, ed il SdI renderà  disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate ;
 

  • Il cessionario/committente è un consumatore finale

In questo caso il soggetto trasmittente, cioè il cedente/prestatore oppure l’intermediario, inserirà il solo codice convenzionale “0000000”, ed il SdI renderà  disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, rilevando però che si dovrà consegnare al cliente consumatore finale una copia informatica oppure analogica della fattura elettronica;
 

  • Il cessionario/committente è in regime di vantaggio, forfettario, produttore agricolo

In questo caso il soggetto trasmittente, cioè il cedente/prestatore oppure l’intermediario, inserirà il solo codice convenzionale “0000000”, ed il SdI renderà  disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate;
 

  • Il cessionario/committente ha il canale di ricezione che non è attivo oppure non funziona

In questo caso il SdI renderà  disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, e comunicherà tale informazione al soggetto trasmittente.
 
 
 
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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