Processo tributario telematico

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Sentenze tributarie: tutto in salita l’oscuramento dei dati del contribuente

Da diverso tempo gli operatori del settore si soffermano sul diritto o sulla possibilità che i dati dei contribuenti vengano oscurati per motivi di riservatezza. La Corte Suprema si è pronunciata su questo tema con la recente Ordinanza 10 agosto 2021 n. 22561. Vediamo i risvolti di questa ordinanza sulle sentenze tributarie.

La tutela invocata dal contribuente nasce dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 196/2003, siccome modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, rubricato “Dati identificativi degli interessati”, che prevede come “1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. 2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di…”. 4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato. […]”.

La disposizione del Testo unico della privacy ai fini dell’oscuramento dei dati prevede dunque il presupposto dei “motivi legittimi” senza nulla specificare in proposito.

La questione è stata discussa di recente anche in ambito tributario, nell’ambito di una controversia avente per oggetto un avviso di liquidazione per maggiori imposte ipocatastali, la quale, dinanzi ai Giudici di Cassazione, recava anche l’istanza prodotta ai sensi del citato articolo 52.

La Corte Suprema si è pronunciata con la recente Ordinanza 10 agosto 2021 n. 22561, con la quale i Giudici hanno premesso che la domanda di oscuramento deve essere specificamente proposta e deve anche essere sostenuta nell’indicazione dei motivi legittimi che la giustificano: motivi che, ovviamente, il contribuente deve specificare. A fonte della specificità dei motivi promossi dal contribuente corrisponde per il Giudice il potere-dovere di vagliare la meritevolezza delle ragioni addotte, senza restare inerte a fronte della richiesta stante il requisito richiesto dei “motivi legittimi”.

Ebbene, con la pronuncia in esame la Cassazione ha sottolineato come l’art. 52 non specifica quali siano i motivi legittimi che giustificano la richiesta e, quindi, che si tratta di una di quelle clausole generali che devono essere interpretate in conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento, operando un bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica (in tal senso e con maggiore ampiezza, si faccia riferimento all’Ordinanza della Cassazione 7 agosto 2020 n. 16807).

Conseguentemente il riferimento è rappresentato dalle linee guida dettate dal Garante della Privacy il 2 dicembre 2010, in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, pubblicate sulla G.U. n. 2 del 4 gennaio 2011, ove al punto 3 si indicano come motivi legittimi la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (come nel caso di dati sensibili) ovvero la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio.

Alla stregua di tale premessa, però, i Giudici di legittimità hanno rigettato la richiesta, perché le parti non avevano specificato quali fossero i motivi legittimi dell’oscuramento, limitandosi a invocare l’applicazione della norma. Gli stessi hanno comunque affermato che, in linea generale, una controversia tributaria fondata sulla diversa interpretazione che il contribuente e l’erario offrono di una norma di legge non contiene alcun dato sensibile e, parimenti, che non si tratta di materia particolarmente delicata, come ad esempio quelle che incidono sui diritti personalissimi. Inoltre, non essendovi imputazione di illecito, non sono neppure in discussione l’onere e la reputazione delle parti, che non hanno tenuto un comportamento elusivo, ma si limitano a dissentire dalla interpretazione data dall’erario a una norma di legge (con tesi del contribuente peraltro fondata che risulterà accolta nell’Ordinanza).

Ciò non vuole affatto dire che l’oscuramento non sia possibile ma, a mio avviso, soltanto che, a parte l’onere di specificità della richiesta, il contribuente deve prospettare la “delicatezza” della questione che ha originato la controversia e la conseguente possibile lesione reputazionale. In sostanza, affinché l’istanza possa essere accolta è bene che il contribuente cerchi di “trasmigrare” nell’alveo dal parere del Garante Privacy, che ha ravvisato possibili “motivi legittimi”, in grado di fondare la relativa richiesta (ovvero di indurre l’A.G. a provvedere d’ufficio), nella “particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili)”, ovvero nella “delicatezza della vicenda oggetto del giudizio” (così, Cass. pen. 13 marzo 2017, n. 11959).

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