Fatturazione elettronica

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Soggetti non residenti in Italia esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica alla PA

L’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, non si applica ai soggetti non residenti in Italia, così come contemplato dall’art.6 quarto comma del DMEF 3 Aprile 2013 n.55 : “Con successivo decreto verranno determinate le modalità di applicazione degli obblighi stabiliti all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, al momento escluse dal presente regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia e alle fatture, già trasmesse in modalità telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché al servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”.
 
Se invece il soggetto non residente in Italia si è dotato di una stabile organizzazione Italiana, cioè una struttura autonoma e funzionale caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza oltre che idonea a fornire servizi, la stabile organizzazione Italiana rientra nell’obbligo e dovrà emettere alla PA fatture elettroniche tramite lo SDI, lo stesso dicasi se il soggetto non residente in Italia è privo di stabile organizzazione ma ha nominato un rappresentante fiscale secondo le disposizioni di cui all’art.17 terzo comma del DPR 633/72.
 
A tal proposito l’allegato A del DMEF 3 Aprile 2013 n.55 (Formato della fattura elettronica), richiede che:

  • con riferimento ai dati della stabile organizzazione,nei soli casi in cui il cedente/prestatore è un soggetto non residente ed effettua la transazione oggetto del documento tramite l’organizzazione residente sul territorio nazionale”, si dovrà riportare nel file della fattura elettronica XML, l’indirizzo, il numero civico, il CAP, il comune, il numero R.E.A ed il capitale sociale della stabile organizzazione Italiana;
  • con riferimento ai dati del rappresentante fiscale, si dovrà riportare nel file della fattura elettronica XML, la Partita IVA, la denominazione (se persona giuridica), oppure il nome/cognome (se persona fisica) del rappresentante fiscale.

 
A cura di Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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