Fatturazione elettronica

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Tra poco più di un anno obbligo per tutti di fatturazione elettronica B2B tramite il SDI

Approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge che prevede l’introduzione dal 2019 dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica B2B tramite l’impiego del SDI. In questo articolo andremo a capire cosa prevede nei dettagli quanto approvato dal Governo.
  
Nel corso del Consiglio dei Ministri n.51 del 16 ottobre scorso, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, è stato approvato il disegno di legge relativo al bilancio previsionale dello Stato per l’anno finanziario 2018, che contiene non poche novità con riguardo alla fattura elettronica in ambito B2B, ed in particolare:
 
?  Dal 1° gennaio 2019 obbligo di fatturazione elettronica B2B tramite il SDI per tutti i soggetti IVA
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Strato, dal 1° gennaio 2019 scatterà l’obbligo di emettere esclusivamente fatture elettroniche in formato XML tramite il sistema di interscambio già in uso con la PA. L’obbligo riguarderà tutte le imprese ed i professionisti, ad esclusione dei soggetti passivi che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.) e quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Naturalmente l’obbligo riguarderà oltre che le fatture, anche le relative note di variazioni, quali note di credito e note di debito. Da rilevare che in caso di emissione di fatture impiegando modalità diverse dal sistema di interscambio (e.g. invio delle fatture in PDF tramite email, oppure invio delle fatture su carta, oppure invio delle fatture tramite piattaforme EDI), le fatture si intenderanno non emesse, con applicazione delle sanzioni di cui all’art.6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471 in tema di “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto” ove a norma dell’ottavo comma è previsto che “Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250,(…)”.
 
?  Dal 1° luglio  2018 obbligo di fatturazione elettronica B2B tramite il SDI per particolari contribuenti
L’obbligo di trasmissione delle fatture elettroniche in formato XML tramite il sistema di interscambio è anticipato al 1° luglio 2018 per le seguenti attività:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell’appaltatore principale nel quadro

di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.
 
?  Abolizione dal 1° gennaio 2019 della comunicazione dei dati delle fatture
Introducendo dal 1° gennaio 2019 un obbligo di fatturazione elettronica tramite il SDI generalizzato per tutti i soggetti IVA, viene eliminata la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Rimane invece in vigore la trasmissione telematica dei dati inerenti le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio;
 
?  Termini di accertamento ridotti di 2 anni se garantita la tracciabilità dei pagamenti
Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del DPR 633/72 (IVA) ed articolo 43, primo comma del DPR 600/73 (IIDD), è ridotto di due anni se i soggetti passivi garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500 secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Nella sostanza quindi, è possibile avere una riduzione di due anni nei termini di decadenza, se tutti i pagamenti eseguiti e ricevuti superiori ad € 500 sono effettuati mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità;
 
?  Semplificazioni per professionisti ed imprese in contabilità semplificata
 Con riferimento ai soggetti passivi IVA esercenti arti e professioni, ed alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi coloro che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1 (opzione alla trasmissione telematica dei corrispettivi),  l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;

b) una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti

riepilogativi dei calcoli effettuati;

c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli importi delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Qualora i soggetti di cui sopra si avvalgano degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA acquisti (art.25 DPR 633/72) e vendite (art.23 DPR 633/72)  .
 
Il suddetto disegno di legge dovrebbe approdare al Senato già nel corso di questa settimana, e se non vi saranno emendamenti che interverranno a ridurne la portata, tra poco più di un anno verrà introdotto nel nostro Paese un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica B2B tramite il SDI, con evidenti impatti sia per le imprese che per gli studi professionali.
 
Il suddetto obbligo verrà naturalmente accompagnato da soluzioni a supporto dei contribuenti, quali il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate di app per smartphone in grado di creare, trasmettere e  conservare gratuitamente le fatture elettroniche veicolate dal SDI per le microimprese aventi un solo addetto, oppure servizi gratuiti di conservazione digitale rivolti alle PMI.
 
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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