Al via la fatturazione elettronica con San Marino
Come si svolgerà la fatturazione elettronica con San Marino in caso di cessione di beni? E in caso di acquisto da operatori sammarinesi? Sarà possibile continuare a emettere fatture su carta? In questo articolo andremo a dare una risposta a tutte queste domande.
Con il comunicato stampa n.103 del 26 maggio 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze informava che con uno scambio di lettere tra Italia e San Marino, è stata concordata l’introduzione della fatturazione elettronica nelle operazioni commerciali fra i due Paesi. In particolare, il comunicato rilevava che dal 1° ottobre 2021 prenderà il via un periodo transitorio, che terminerà il 30 giugno 2022, durante il quale gli operatori sammarinesi e quelli italiani potranno optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea, dopodiché il sistema entrerà a regime dal 1° luglio 2022.
Con il successivo DMEF del 21 giugno 2021, a oggetto “Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino”, sono stati dettagliati i diversi aspetti di questa importante innovazione, anche se si attende ancora il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate riportante le regole tecniche necessarie per l’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto.
Si riportano qui di seguito i 5 principali aspetti contenuti nel DMEF del 21 giugno 2021.
Obbligo di fatturazione elettronica
In caso di cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura, nonché la nota di variazione, deve essere emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate tramite il supporto informatico di Sogei Spa.
Cessioni di beni verso San Marino
In caso di cessione di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, le fatture elettroniche emesse da soggetti passivi d’imposta residenti, stabiliti o identificati in Italia verso operatori economici sammarinesi, riportano il numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino e sono trasmesse dallo SDI all’ufficio tributario di San Marino. Questo, una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico.
Il cedente italiano potrà visualizzare online l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, e se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura l’ufficio tributario di San Marino non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore italiano dovrà nei trenta giorni successivi emettere una nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR 633/72.
Qualora la cessione di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino venga eseguita da operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia che non sono obbligati all’emissione della fattura elettronica, questi potranno emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo, e in questo caso la si dovrà emettere in tre esemplari, due dei quali consegnati al cessionario. Se l’operatore italiano entro i quattro mesi dall’emissione della fattura non riceve dal cessionario l’esemplare della fattura cartacea vidimata dall’ufficio tributario di San Marino, ne dà comunicazione al medesimo ufficio tributario e, per conoscenza, al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e se entro trenta giorni non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR 633/72.
Da rilevare infine che le cessione di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, effettuate nei confronti di operatori economici che hanno comunicato il numero di identificazione, sono non imponibili ex art. 8 e 9 DPR 633/72 se:
- in caso di fattura elettronica, l’ufficio tributario abbia convalidato la regolarità del documento;
- in caso di fattura cartacea, il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.
Cessioni di beni verso l’Italia
Le fatture elettroniche emesse da operatori economici sammarinesi muniti di numero di identificazione, sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino a SDI, il quale le recapita al cessionario che potrà visualizzare le fatture elettroniche ricevute attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
A secondo se la fattura elettronica prevede o meno l’addebito d’imposta, avremo i seguenti casi:
- Se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario di San Marino, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.
- Se la fattura elettronica non indica l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SDI assolve l’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR 633/72 con inoltro a SDI del documento TD19 (Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72), previa annotazione della fattura nei registri IVA acquisti e vendite.
Fattura elettronica per prestazione di servizi
Per le prestazioni di servizi rese nei confronti degli operatori economici sammarinesi che abbiano comunicato il numero di identificazione, la fattura di cui all’art. 21, comma 6-bis, lettera b), del DPR 633/72, può essere emessa in formato elettronico tramite SDI, che la trasmette all’ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.
Tempistica di adozione
Dal 1° ottobre 2021 sarà possibile per gli operatori emettere e ricevere le fatture in formato elettronico, mentre dal 1° luglio 2022 le fatture dovranno essere emesse e accettate in solo formato elettronico, esclusi naturalmente i soggetti che non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica B2B.