Fatturazione elettronica

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Alcuni chiarimenti sui documenti TD17, TD18 e TD19

Va conservato il TD17 trasmesso oppure quello ricevuto? Sono obbligato ad allegare al TD18 la fattura ricevuta dal fornitore UE? Devo indicare nel TD17 il dettaglio dei servizi acquistati dal fornitore estero? In questo articolo andremo a esaminare tutti questi aspetti, dando una risposta a queste domande.

Dal 1° gennaio 2022, con riferimento agli acquisti di beni e servizi ricevuti da fornitori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti IVA dovranno comunicare i dati delle suddette operazioni tramite l’invio al sistema di interscambio (SDI) dei documenti contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19. Da rilevare poi che l’inoltro di questi documenti non è obbligatorio, nei casi in cui sia stata emessa una bolletta doganale (importazione) oppure la fattura sia pervenuta dal fornitore estero tramite SDI.

Con riguardo a tale importante innovazione, vi sono almeno 5 domande a cui è opportuno rispondere.

  • I documenti TD17, TD18 e TD19 sono delle fatture?

Per risponde a questa domanda, è necessario distinguere due ipotesi: il caso in cui il fornitore sia residente all’interno della UE, dal caso in cui non lo sia.

L’art. 218 della direttiva 112/2006 (direttiva IVA), rileva infatti che “Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o  messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo”.

In sostanza, il documento “Facture” ricevuto dal fornitore francese, oppure il documento “Rechnung” ricevuto dal fornitore tedesco, sono a tutti gli effetti delle fatture, perché appunto prodotte conformemente alla direttiva 112/2006, e infatti al cessionario/committente italiano è richiesto di integrare i suddetti documenti con l’aliquota e l’imposta, senza alcun obbligo di emissione della “fattura in unico esemplare” ex art. 21 , quinto comma, DPR 633/72, come invece nel caso del fornitore extra-UE. In caso quindi di fornitore UE, i documenti trasmessi a SDI contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19, non sono da considerarsi delle fatture, quanto piuttosto delle comunicazioni utili ad inviare all’amministrazione finanziaria i dettagli dell’operazione svolta.

In caso invece di fornitore extra-UE, la cosa cambia, e infatti il committente italiano che ha acquistato servizi da soggetti extra-UE, dovrà emettere, oppure assicurarsi che venga emessa, la “fattura in unico esemplare” ex art. 21, quinto comma, DPR 633/72, comunemente denominata “autofattura”. In questo caso quindi, il solo documento che potremmo definire fattura da un punto di vista fiscale, è il file TD17 o TD19 trasmesso a SDI.

  • Quale file conservare: quello trasmesso a SDI o quello ricevuto da SDI?

Il cessionario/committente, dopo aver trasmesso a SDI il documento TD17, TD18, oppure TD19, vedrà recapitarsi da SDI il medesimo file, e quindi viene naturale chiedersi se sia sufficiente conservare in modalità digitale uno solo di loro. In realtà, sebbene i due file siano identici, è necessario conservarli entrambi, dato appunto che giustificano le due registrazioni eseguite nei corrispondenti registri IVA: il registro IVA vendite ed il registro IVA acquisti. Ma oltre a conservare i due file, si dovrà conservare anche la fattura pervenuta dal fornitore UE (oppure altro documento pervenuto dal fornitore extra-UE), rilevando che mentre i documenti TD17, TD18, TD19 dovranno essere conservati in sola modalità digitale, la fattura (o altro documento) pervenuto dal fornitore estero, potrà essere conservato anche su carta, qualora non sia una fattura elettronica.

In caso però di conservazione digitale di tutti e tre i documenti, non è necessario che siano conservati nel medesimo pacchetto di archiviazione, mentre ciò che è rilevante è che siano agevolmente ricercabili nel sistema di conservazione e quindi diventa essenziale che vi sia un collegamento tra i diversi file, anche tramite i corrispondenti metadati. 

  • Cosa indicare nel campo <Descrizione>?

Se dal fornitore estero, per esempio dal fornitore francese, perviene tramite email una fattura in formato PDF di ben venti pagine per acquisti di migliaia e migliaia di articoli, è obbligatorio riportare nel documento TD18 il dettaglio delle operazioni?  

Nel caso prospettato si ritiene non sia necessario riportare nel documento TD18 il dettaglio delle operazioni, dato appunto che il documento trasmesso a SDI è una mera comunicazione utile a inoltrare alcuni aspetti della transazione, e quindi sarà sufficiente indicare una descrizione generica del tipo “Integrazione per acquisti di beni da fornitore intracomunitario” (se TD18), oppure “Integrazione per acquisti di servizi da fornitore intracomunitario” (se TD17),  mentre sarà sempre necessario indicare nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> il numero e la data della fattura di acquisto.

Diverso è il caso di acquisti eseguiti da fornitori extracomunitari, dato che come rilevato il documento ricevuto si ritiene non debba considerarsi fattura secondo le disposizioni della normativa comunitaria, e in questo caso si dovrà produrre una fattura in unico esemplare ex art. 21, quinto  comma, DPR 633/72, e quindi sarà necessario riportare nel campo <Descrizione> il dettaglio dell’operazione svolta.

  • In quale lingua compilare il campo <Descrizione>?

Il caso non riguarda le integrazioni, quanto piuttosto i documenti pervenuti da fornitori extracomunitari, e quindi, per esempio, se il servizio è stato prestato da un fornitore residente a Mosca, e quindi il documento ricevuto è in lingua russa, è ammissibile compilare il campo <Descrizione> del file TD17 riportando quanto indicato nel documento originale?

Come già rilevato, l’azienda italiana dovrà emettere la “fattura in unico esemplare” ex art. 21, quinto comma, DPR 633/72, e come rilevato dall’art.21 del medesimo decreto, “Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.” In sostanza quindi, si ritiene ammissibile sia compilare il campo <Descrizione> in lingua italiana (procedura da suggerire), sia riportare quanto indicato nel documento originale, purché venga poi tradotto in lingua italiana qualora richiesta dall’amministrazione finanziaria. 

  • La fattura pervenuta dal fornitore estero va allegata al TD17, TD18, TD19?

Ad oggi non vi è uno specifico obbligo di allegare al documento TD17, TD18 e TD19 l’originale della fattura pervenuta dal fornitore intracomunitario o extracomunitario, anche se in quest’ultimo caso, è certamente da suggerire di allegare al TD17 o TD19 l’originale del documento ricevuto dal fornitore extracomunitario.

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