Crisi di impresa

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

L’attuazione della Legge delega n.155 del 2017, con il D. Lgs.n.14 del 12 gennaio 2019 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza), permetterà, a partire dal 15 agosto 2020, di recepire, all’interno del nostro ordinamento, misure volte a favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, sulla scorta di quanto indicato nel Regolamento UE 2015/848, nella raccomandazione UE 2014/135 e nella recente direttiva UE 2019/1023.

Le principali modifiche, introdotte dal D. Lgs n. 14/2019 e richiamate all’art.2, prevedono:

  • la sostituzione del termine fallimento con liquidazione giudiziale;
  • l’introduzione di un sistema di allerta in grado di consentire la pronta rilevazione della crisi nel suo stato embrionale;
  • la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali;
  • l’istituzione di un albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione e di controllo nell’ambito delle procedure su designazione del Tribunale;
  • l’armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori;
  • la priorità delle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando continuità aziendale, anche indiretta.

La riforma suddetta si estende a tutte le imprese siano esse ditte individuali ovvero costituite in forma societaria, ad eccezione di grandi imprese, gruppi di dimensione rilevante, società quotate, imprese che operano in settori vigilati.

Il D. Lgs. 14/2019 muove in un’ottica di continuità aziendale, privilegiando la ristrutturazione delle imprese mediante interventi preventivi sui sintomi della crisi e salvaguardando la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro ad un fallimento d’impresa.

Relativamente al principio della continuità aziendale, lo stesso viene richiamato dal Codice civile, dai Principi Contabili Nazionali ed Internazionali e dai Principi di Revisione.

Infatti, l’art. 2423-bis, stabilisce che, in fase di redazione del bilancio, “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, […]” alludendo proprio alla capacità dell’azienda di creare flussi reddituali, che trasformandosi in flussi finanziari garantiranno la remunerazione dei fattori produttivi impiegati sia in un’ottica di breve che di medio e lungo periodo.

Oltre al Codice civile, di continuità si parla, tra gli altri, nei principi contabili nazionali OIC 11, nei paragrafi 21-24, all’interno dell’OIC 5, così come nel principio contabile internazionale IAS 1, oltreché nel principio di revisione (ISA) n. 570.

L’OIC 11 afferma che “Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.»

A tal proposito risulta interessante richiamare anche quanto indicato nel documento n. 570 (ISA) che indubbiamente rappresenta più di altri il concetto di continuità aziendale con particolare riferimento all’analisi finanziaria così come previsto dal nuovo D. Lgs. n. 14/2019.

Lo scopo della normativa è infatti quello di rilevare la crisi evitando il suo perdurare e l’insorgere di uno stato di insolvenza, introducendo strumenti capaci di esprimere l’attitudine delle imprese a far fronte ai propri impegni finanziari sulla scorta dei flussi di cassa prospettici e attivando tempestivamente la procedura di composizione assistita della crisi attraverso la segnalazione all’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI).

Gli Organismi di composizione della crisi (art. 16) sono istituiti presso ciascuna Camera di Commercio e ad essi è affidato il compito di:

  • ricevere le segnalazioni sui fondati indizi di crisi dell’impresa;
  • gestire la situazione di crisi cercando di risolvere lo squilibrio finanziario nell’arco temporale di 90/180 giorni.

L’obbligo di segnalazione all’OCRI potrà essere:

  • interno, qualora venisse attivato dall’imprenditore stesso (art.4) ovvero dal collegio sindacale, dal revisore o dal sindaco (art.14);
  • esterno, qualora venisse attivata dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS o dall’Agenzia della Riscossione quando lo scaduto supera certi livelli e il debitore non abbia provveduto, nel termine di 90 successivi alla ricezione dell’intimazione di pagamento, alla sua estinzione ovvero non abbia presentato istanza di composizione assistita della crisi (art.15).

Salvo proroghe, entro il 16 dicembre 2019 le società a responsabilità limitata e le cooperative, dovranno obbligatoriamente procedere alla nomina dell’organo di controllo.

Con specifico riferimento alla formazione dell’organo di controllo, rispetto a quanto previsto dall’articolo 379 del D. Lgs n.14/2019 in modifica all’ art.2477 del cod. civ., l’art.2-bis nel D.L. 32/2019 ha portato ad un “raddoppio” dei limiti previsti, talché l’obbligo di nomina dell’organo o del revisore per le società a responsabilità limitata scatterà al superamento dei limiti a seguire:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale maggiore di 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiori a 20 unità.

Da ciò discende la necessità di procedere alla relativa modifica degli statuti societari per adeguare alle nuove regole, le vecchie clausole in materia di nomina dell’organo di controllo.

Sempre in un’ottica di continuità, il nuovo codice della crisi ha normato, all’interno del Titolo II: “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, la gestione di procedure di allerta per la preventiva emersione di condizioni di insolvenza delle imprese.

I parametri in relazione ai quali si attiveranno le procedure di allerta sono riportati nell’art. 13 del codice della crisi e verranno chiariti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Cndcec), mediante l’elaborazione in via definitiva degli indicatori di crisi con riferimento a ciascuna tipologia di attività economica così come classificata dall’ISTAT (art.13, secondo comma).

Nell’attesa, al primo comma dell’art. 13, è possibile estrapolare prime indicazioni sulla costruzione di indici che possano dare “evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di   continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi”. Tra questi:

  • il rapporto tra gli oneri dell’indebitamento ed i flussi di cassa;
  • la presenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad   oltre   la   metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni (art. 24, primo comma lettera a));
  • la presenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti (art. 24, primo comma lettera b)).

 

Al fine di incentivare l’imprenditore ad attivarsi tempestivamente nell’affrontare la crisi, presentando istanza di composizione assistita della crisi oppure una domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, si prevede un meccanismo basato su misure premiali, con benefici di natura economica, processuale e di esonero o mitigazione della responsabilità così come disciplinato dagli art.24 e 25 del codice della crisi.

Fermo restando quanto sopra, alla data odierna, è già vigente l’obbligo per le imprese di adeguare i propri assetti organizzati e contabili al fine di monitorare costantemente le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale attraverso l’utilizzo di strumenti di allerta veloce (art.3).

Link iscrizione multi rubrica