Collaborazioni coordinate e continuative: il punto dopo le indicazioni dell’Ispettorato
La disciplina dei rapporti di collaborazione, contenuta nell’articolo 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, è stata modificata dalla legge 2 novembre 2019, n. 128: in relazione alle novità introdotte, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare 30 ottobre 2020, n. 7, ha fornito importanti precisazioni. Sull’argomento non va poi dimenticata la speciale procedura che consente alle parti di sanare eventuali vizi delle collaborazioni precedentemente instaurate.
L’art. 2, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, modificato dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 (di conversione del D.L. n. 101/2019), dispone che si applica la disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (tali norme si applicano anche se le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate con piattaforme digitali: dei cd. riders ci occuperemo però in un’altra occasione). Le modifiche alla disciplina previgente, valide dal 3 novembre 2019, sono evidenziate nella tabella che segue.
Testo originario art. 2 D.Lgs. n. 81/2015 | Testo dopo legge n. 128/2019 |
A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro … | A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro … |
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. | prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. |
Come si evince, le novità riguardano il venir meno del fatto che si tratti di collaborazioni “esclusivamente” personali (bastando che siano “prevalentemente” personali) e che le stesse siano organizzate dal committente “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Collaborazioni “escluse”
In base all’art. 2, co. 2 e 4, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato non si applica (oltre che alla PA), alle collaborazioni:
- per cui gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche per il trattamento economico e normativo, per particolari esigenze produttive e organizzative del settore;
- nell’esercizio di professioni intellettuali per cui occorre l’iscrizione in albi professionali;
- prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- rese a fini istituzionali a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come disciplinati ex art. 90 legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- nell’ambito della produzione e realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni ex D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- degli operatori che prestano le attività relative al soccorso alpino.
Indicazioni INL
L’ispettorato, con circolare 30 ottobre 2020, n. 7 (che sostituisce le indicazioni della circolare ministeriale n. 3/2016), ha anzitutto precisato che la disciplina ex art. 2, co. 1, si applica a tutti i rapporti di collaborazione non riconducibili all’art. 2094 cod. civ. (lavoro subordinato). Inoltre, i requisiti per applicare la disciplina del lavoro subordinato consistono in una “prestazione prevalentemente personale, continuativa ed eseguita con modalità organizzate dal committente”: essi devono però ricorrere tutti. Quindi, per l’INL:
- soggiacciono alla disciplina del lavoro subordinato le co.co.co. svolte anche con l’aiuto di altri soggetti e/o rese utilizzando strumenti o mezzi nella disponibilità del collaboratore. La cd “clausola di sostituzione” che abilita il prestatore a farsi sostituire occasionalmente da un terzo nell’eseguire la prestazione, da sola, non può escludere il requisito della personalità;
- la prestazione, per essere utile per il committente, deve reiterarsi in un determinato e apprezzabile arco temporale, ossia occorre che permanga l’interesse del committente al ripetersi della prestazione, anche se non è predefinito un preciso arco temporale;
- la cd. etero-organizzazione si ha quando il committente impone le modalità esecutive della prestazione lavorativa, integrando l’attività del collaboratore nella propria attività produttiva e/o commerciale (qui sta la differenza con la collaborazione ex art. 409, n. 3, cod. proc. civ.).
Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato
Se la collaborazione viola i principi di cui all’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, allora si “applica la disciplina del lavoro subordinato”, intesa come quella “concretamente applicabile”, senza che il rapporto si trasformi in contratto di lavoro subordinato vero e proprio. Per il dettaglio si veda la tabella.
Comunicazione di assunzione | Non si applicano le sanzioni per la violazione di obblighi tipici dei rapporti di lavoro subordinato, es.: COB e consegna dichiarazione di assunzione. |
Orario di lavoro | Rilevano le condotte che, ferma la tipologia contrattuale della co.co.co., il committente avrebbe dovuto osservare applicando la disciplina del lavoro subordinato, es.: tempi di lavoro, limiti massimi dell’orario, pause e riposi. |
Salute e sicurezza | Detto che il D.Lgs. n. 81/2008 si applica a tutti i lavoratori (subordinati e autonomi) e ai soggetti equiparati, per il dettaglio si veda la circolare INL. |
Trattamento economico | L’applicazione della disciplina del lavoro subordinato comporta quella del contratto collettivo di riferimento: quindi, il compenso del collaboratore non potrà essere inferiore alla retribuzione minima prevista dal CCNL di settore, riferita a livello e qualifica, individuata secondo le mansioni svolte e parametrata alla durata della prestazione (con possibile applicazione della diffida accertativa per recuperare le differenze retributive). |
Contribuzione | La base imponibile si calcola con il criterio generale dei minimi previsti dai contratti collettivi leader (art. 1, co. 1, D.L. n. 338/1989), applicando le aliquote FPLD per i dipendenti: se il committente ha versato contributi in un’altra gestione previdenziale, questi vanno scomputati da quanto dovuto. |
Sanzioni civili | Nei casi in esame, si applicano le sanzioni per l’omissione contributiva. |
Prestazioni | Ai lavoratori etero-organizzati si applicano le tutele per la cessazione del rapporto (es.: NASpI), indennità di malattia, indennità di maternità e ANF nella misura riconosciuta ai lavoratori subordinati. A tali lavoratori, inoltre, è estesa la tutela dell’automaticità delle prestazioni propria del FPLD. |
Inail | L’applicazione della subordinazione ai collaboratori etero-organizzati impone il principio generale sull’assicurazione infortuni ex art. 27, co. 1, DPR n. 1124/1965, secondo cui la spesa dell’assicurazione è a solo carico del datore. Per essi, quindi, non si applica il principio eccezionale ex art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 38/2000 secondo cui “il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente”. |
Sanatoria
Infine, l’art. 54, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015, prevede che i datori che assumono a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di co.co.co. e titolari di partita IVA con cui hanno avuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al co. 2 a condizione che:
- i lavoratori assunti sottoscrivano, per tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi ex art. 2113, co. 4, cod. civ., o presso le commissioni di certificazione;
- nei 12 mesi successivi a tali assunzioni, il datore non licenzi, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Il co. 2 dispone che l’assunzione a tempo indeterminato a tali condizioni estingue gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati prima dell’assunzione.