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La legge di bilancio raddoppia l’esonero per l’assunzione di “giovani”

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, per agevolare l’occupazione giovanile “stabile”, ossia per le nuove assunzioni e le trasformazioni con contratti a tempo indeterminato nel 2021 e 2022, di fatto “raddoppia” il bonus per il datore di lavoro, che sale al 100% dei contributi dovuti, fino a 6.000 euro per 36 o 48 mesi, se la persona da assumere non ha ancora compiuto il 36° anno di età.

Per incentivare l’assunzione dei giovani, l’articolo 1, co. 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), come modificata dall’articolo 1, co. 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 a partire dal 1° gennaio 2020, già prevedeva un esonero valido nell’anno 2020 per l’assunzione di giovani under 35. Ora, la legge di bilancio per l’anno 2021, all’articolo 1, co. da 10 a 15, richiama espressamente alcune delle precedenti disposizioni, modificando però sensibilmente l’importo dell’esonero e il suo ammontare massimo, nonché l’età della persona da assumere e i requisiti in capo al dipendente e, ancor più, al datore. Per ragioni di praticità, evitando lunghe e contorte spiegazioni, abbiamo ritenuto più utile e chiaro mettere a confronto le due norme, poiché può accadere che si applichi solo quella nuova ovvero che, viste le eccezioni previste, il datore possa in parte ricorrere alla norma precedente.

Fattispecie e Norma Legge 27 dicembre 2017, n. 205: dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 Legge 30 dicembre 2020, n. 178: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022
Assunzioni incentivate A tempo indeterminato, con contratto a tutele crescenti ex D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (art. 1, co. 100, L. n. 205/2017; art. 1, co. 10, L. n. 178/2020) A tempo indeterminato, con contratto a tutele crescenti ex D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (art. 1, co. 100, L. n. 205/2017; art. 1, co. 10, L. n. 178/2020)
Datori beneficiari Tutti i datori di lavoro privati (art. 1, co. 100, legge n. 205/2017; art. 1, co. 10, legge n. 178/2020) Tutti i datori di lavoro privati (art. 1, co. 100, legge n. 205/2017; art. 1, co. 10, legge n. 178/2020)
Durata dell’esonero 36 mesi (co. 100) 36 mesi di regola (co. 10) 48 mesi se l’assunzione è per una sede o unità produttiva ubicata in: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (co. 11)
Percentuale di esonero 50% dei contributi previdenziali a carico datore (co. 100) 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore (co. 10)
Importo massimo 3.000 euro annui, applicato su base mensile (co. 100) 6.000 euro annui, applicato su base mensile (co. 10)
Età lavoratore 35° anno non compiuto (co. 101-102) 36° anno non compiuto (co. 10)
Precedenti rapporti (in genere) I nuovi assunti non devono mai essere stati occupati a tempo indeterminato
con lo stesso o con un altro datore di lavoro
(art. 1, co. 101, legge n. 205/2017; art. 1, co. 10, legge n. 178/2020)
I nuovi assunti non devono mai essere stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con un altro datore di lavoro (art. 1, co. 101, legge n. 205/2017; art. 1, co. 10, legge n. 178/2020)
Precedenti rapporti (con questo esonero) Se il lavoratore, per la cui assunzione a TI è stato fruito in parte l’esonero ex co. 100, è nuovamente assunto a TI da altri datori, il beneficio è loro riconosciuto per periodo residuo utile alla piena fruizione, a prescindere dalla sua età alla data di nuova assunzione (art. 1, co. 103, legge n. 205/2017; art. 1, co. 10, legge n. 178/2020) Se il lavoratore, per la cui assunzione a TI è stato fruito in parte l’esonero ex co. 100, è nuovamente assunto a TI da altri datori, il beneficio è loro riconosciuto per periodo residuo utile alla piena fruizione, a prescindere dalla sua età alla data di nuova assunzione (art. 1, co. 103, legge n. 205/2017; art. 1, co. 10, legge n. 178/2020)
Precedente apprendistato Non ostano all’esonero eventuali periodi di apprendistato presso lo stesso (Inps, circ. 40/2020) o altro datore e non proseguiti a tempo indeterminato (art. 1, co. 101, legge n. 205/2017; art. 1, co. 10, legge n. 178/2020) Non ostano all’esonero eventuali periodi di apprendistato presso lo stesso (Inps, circ. 40/2020) o altro datore e non proseguiti a tempo indeterminato (art. 1, co. 101, legge n. 205/2017; art. 1, co. 10, legge n. 178/2020)
Principi ex art. 31 D.Lgs. n. 150/2015 Vanno rispettati in ogni caso (art. 1, co. 104, L. n. 205/2017; art. 1, co. 12, L. n. 178/2020) Vanno rispettati in ogni caso (art. 1, co. 104, L. n. 205/2017; art. 1, co. 12, L. n. 178/2020)
Licenziamenti precedenti Nei 6 mesi precedenti l’assunzione, no licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi ex legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva (co. 104) Nei 6 mesi precedenti l’assunzione, no licenziamenti individuali per GMO o collettivi, ex legge 23 luglio 1991, n. 223, di lavoratori con stessa qualifica nella stessa unità produttiva (co. 12)
Licenziamenti successivi Divieto di licenziamento per GMO del lavoratore assunto con esonero o di lavoratore impiegato nella stessa UP e con stessa qualifica di lavoratore assunto con esonero nei 6 mesi dopo assunzione, pena revoca esonero e recupero beneficio fruito (co. 105) (1) Per 9 mesi dopo l’assunzione, divieto di licenziamento per GMO o collettivo ex legge 23 luglio 1991, n. 223 di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, pena la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito (co. 12)
Conversione di un contratto di apprendistato L’esonero si applica, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo il limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a TI a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione (co. 106) (2) A tale riguardo, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, non ha previsto nessuna novità: quindi, dal 1° gennaio 2021 si continua ad applicare la disciplina previgente, ossia quella di cui all’art. 1, co. 106, della legge n. 205/2017, sintetizzata nella casella di fianco (co. 13)
Conversione di contratto a termine L’esonero di cui al co. 100 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai co. da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di conversione di un contratto a termine a tempo indeterminato, fermo il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione, ossia 35 anni non compiuti (co. 107) L’esonero spetta anche in tale ipotesi, se lavoratore non ha ancora compiuto il 36° anno. Il beneficio è pari al 100% dei contributi a carico del datore per 36 mesi (48 mesi in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), nel limite di importo pari a 6.000 euro annui (co. 10 e 11)
Altre condizioni Nessuna in particolare Il beneficio dei co. 10-15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 comunicazione Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del CO- VID-19”, e nei limiti e condizioni di tale comunicazione. L’efficacia dei co. 10-13 è subordinata, ex art. 108, par. 3, Trattato sul funzionamento della UE, all’autorizzazione della Commissione europea (co. 14)

NB. (1) Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, tale revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori privati che assumono il lavoratore ex co. 103 (co. 105).(2) In tal caso, l’esonero è applicato dal 1° mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo ex art. 47, co. 7, D.Lgs. n. 81/2015. Non si applicano i co. 103, 104 e 105.

Come ben si evince, in attesa della consueta circolare Inps illustrativa, nel 2021 e 2022, l’assunzione diventa più vantaggiosa per il datore di lavoro rispetto alle regole ordinarie, e anche il lavoratore può avere 1 anno in più di età anagrafica.

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