Processo civile telematico

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Corte di Cassazione – Sentenza n. 15035/2016 – La ricevuta della PEC ammette prova contraria

Con la recente pronuncia n. 15035/2016 la Corte di Cassazione ha ritenuto non necessario il procedimento di querela di falso per la contestazione di una Ricevuta di Avvenuta Consegna di una PEC di notificazione.
In particolare la Suprema Corte ha stabilito che: “erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che per superare l’attestazione contenuta nella RAC fosse sempre necessario proporre querela di falso, dovendo invece applicarsi il principio a tenore del quale nelle notifiche telematiche a mezzo della posta elettronica certificata, richieste dal cancelliere dell’ufficio giudiziario ai sensi dell’art. 15, coma terzo, 1.fall., la ricevuta di avvenuta consegna generata automaticamente dal sistema informatico del gestore di posta elettronica certificata del destinatario costituisce prova dell’avvenuta consegna del messaggio nella sua casella, pure suscettibile di prova contraria a carico della parte che intende contestarne il contenuto, senza necessità di proporre querela di falso.”
Sarà quindi sempre ammessa prova contraria, ad onere della parte che intende contestare la ricevuta, avverso la c.d. “RAC” senza necessità di ricorrere al procedimento di querela di falso.
Accanto al principio de quo, con la medesima pronuncia, la Corte si occupa anche del problema, tutt’altro che infrequente, degli indirizzi PEC registrati a nome di diversi soggetti giuridici e sul punto stabilisce “la notifica telematica si ritiene perfezionata nei confronti del titolare dell’indirizzo di PEC – ancorché lo stesso sia contemporaneamente riferibile a più soggetti -, nel momento in cui risulta emessa la RAC da parte del suo gestore di posta elettronica certificata.”
Il destinatario della notificazione, quindi, non potrà difendersi lamentando una registrazione dell’indirizzo a nome di più soggetti giuridici dovendo ritenersi, sostiene ancora la Cassazione, “del tutto irrilevante……. la circostanza che [omissis] avesse comunicato al registro delle imprese il medesimo indirizzo PEC, sia per l’impresa individuale poi fallita che per altra società di capitali di cui era comunque amministratore”.
 
 
 A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico
 

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