Lavoro e HR

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Decreto “ristori”: le novità per il lavoro

Novità a tutto campo nel decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, che ha introdotto ulteriori misure per far fronte all’emergenza da COVID-19. Al netto degli interventi a sostegno alle imprese e all’economia, sotto forma di contributo a fondo perduto, e delle altre norme a supporto di taluni settori, vi sono nuovi interventi in materia di ammortizzatori sociali e di lavoro agile per i genitori nonché la proroga del divieto di licenziamento al 31 gennaio 2021.

Nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD

I datori che sospendono o riducono l’attività per eventi legati al COVID-19 possono chiedere CIGO, Assegno ordinario e CIGD ex artt. da 19 a 22-quinquies D.L. 17 marzo 2020, n. 18, per una durata massima di 6 settimane tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione già chiesti e autorizzati ex art. 1 D.L. n. 104/2020, collocati, anche in parte, in periodi successivi al 15 novembre sono imputati, se autorizzati, alle nuove 6 settimane (art. 12, co. 1). Tali 6 settimane sono erogate ai datori cui è già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane ex art. 1, co. 2, D.L. n. 104/2020, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori dei settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 che chiude o limita le attività economiche e produttive per l’emergenza. I datori che chiedono le nuove 6 settimane versano un contributo addizionale stabilito confrontando il fatturato del I semestre 2020 e quello del I semestre 2019, in relazione alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività, pari al: 9% per i datori che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; 18% per i datori che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato (co. 2).

Nota Bene –  Il contributo addizionale non è dovuto dai datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori che hanno avviato l’attività di impresa dopo il 1° gennaio 2019, e dai datori appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020, che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2 (co. 3).

Per accedere alle 6 settimane ex co. 1, il datore fa domanda all’Inps e autocertifica la riduzione del fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti e individua il contributo addizionale da versare dal periodo di paga dopo la concessione dell’integrazione. Se manca l’autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%. Le domande dei nuovi trattamenti vanno inoltrate all’Inps entro la fine del mese dopo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività. In fase di prima applicazione, tale termine è fissato entro la fine di novembre.

In caso di pagamento diretto dell’Inps, il datore deve inviare tutti i dati per il pagamento o il saldo dell’integrazione entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 30° giorno successivo all’entrata in vigore del D.L., se tale data è posteriore a quella di cui sopra. Trascorsi tali termini, pagamento della prestazione e oneri connessi restano a carico del datore inadempiente.

La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti per l’emergenza COVID- 19 e di trasmissione dei dati per il pagamento o per il saldo che, secondo la disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi erogano l’assegno ordinario con tali modalità.

Licenziamento individuale e collettivo

Ex art. 12, co. 9 e 10, fino al 31 gennaio 2021:

a) resta precluso l’avvio delle procedure ex artt. 4, 5 e 24 legge 23 luglio 1991, n. 223, e sono altresì sospese le procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, salvo che il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL, o di clausola del contratto di appalto (co. 9).

b) resta, altresì, preclusa al datore la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure in corso in ITL ex art. 7 della medesima legge.

Ai sensi del co. 11, tali preclusioni e sospensioni non si applicano nei seguenti casi:

  • licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività d’impresa, per liquidazione senza continuazione, anche parziale, dell’attività, se nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che configuri trasferimento d’azienda o di un suo ramo ex art. 2112 cod. civ.;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto, per i soli lavoratori che aderiscono all’accordo, ai quali è comunque riconosciuta la NASpI;
  • fallimento, quando non è previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne è disposta la cessazione: se l’esercizio provvisorio è disposto per uno specifico ramo d’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Nota Bene – Per come è formulata la norma, in attesa di chiarimenti ufficiali, pare di potersi desumere che il blocco dei licenziamenti per GMO e collettivi (ora prorogato al 31 gennaio 2021) – prescinda dalla fruizione delle nuove 6 settimane di cassa integrazione o dell’esonero.

Esonero per aziende che non chiedono cassa integrazione

L’art. 12, co. 14, stabilisce che, per l’emergenza da Covid-19, ai datori privati (non agricoli), che non chiedono CIGO, ASO e CIGD, spetta l’esonero dal versamento dei contributi a loro carico ex art. 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione già fruite nel mese di giugno 2020 (no premi e contributi Inail), riparametrato su base mensile. I datori che hanno chiesto l’esonero contributivo ex art. 3, D.L. n. 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero chiesto e non goduto e chiedere i nuovi trattamenti di integrazione. L’efficacia di tali disposizioni è subordinata, ex art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento della UE, all’autorizzazione della Commissione europea.

Lavoro agile e congedo dei genitori per quarantena del figlio convivente

L’art. 21-bis del D.L. n. 104/2020, inserito dalla legge di conversione n. 126/2020 è stato modificato dal D.L. 137/2020. Quindi, entro il 31 dicembre 2020, un genitore dipendente può lavorare in modalità agile per tutta o parte la quarantena del figlio convivente, minore di anni 16 disposta dalla ASL competente a seguito di contatto verificatosi nel plesso scolastico, nello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, pubblici o privati; e se è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio minore di anni 16; nonché se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Se il lavoro agile non è possibile, e comunque in alternativa a esso, uno dei genitori, in alternativa all’altro, può astenersi dal lavoro per tutta o parte la quarantena del figlio, minore di anni 14, disposta dalla ASL per contatto verificatosi nel plesso scolastico o se è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14. Per figli fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza retribuzione o indennità né contributi figurativi, con divieto di licenziamento e diritto a conservare il posto di lavoro. Per i periodi di congedo in alternativa al lavoro agile spetta un’indennità del 50% della retribuzione, con contributi figurativi. Infine, per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui sopra o lavora in modalità agile o non svolge alcuna attività, l’altro genitore non può chiedere alcuna di tali misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui sopra.

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