Crisi di impresa

Tempo di lettura:

Tempo di lettura:

I soggetti legittimati a segnalare lo stato di crisi

Uno degli strumenti di allerta fondamentali che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto nell’ordinamento italiano – di supporto agli amministratori e agli organi di controllo societari – è l’obbligo di individuare e segnalare in maniera tempestiva ed efficace eventuali e fondati indizi di crisi. Pertanto, l’imprenditore, e con esso l’impresa, non è più lasciato solo nel ravvisare per tempo quelli che possono essere segnali di allarme, ma la riforma ha individuato altri soggetti legittimati a dare l’allerta:

  • gli organi di controllo societari: identificati dall’art. 14 del D. Lgs n.14/2019 nel collegio sindacale, nel revisore contabile e nella società di revisione, la cui nomina è resa obbligatoria nel rispetto dei parametri ai sensi del rinnovato art. 2477 c.c. ;
  • taluni creditori pubblici qualificati: rappresentati, ai sensi dell’art. 15, dall’Agenzia delle Entrate, dall’Agente della riscossione e dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Orbene, è possibile distinguere due tipologie di allerta:

Allerta interna

Al suo interno, a livello temporale è possibile scandire 3 fasi di segnalazione:

  1. Allerta interna “informale” (art. 2086, secondo comma, c.c.): inquesta prima fase, spesso fisiologica, le inefficienze gestionali e/o produttive sono agli albori e gli attori principali sono i componenti del collegio sindacale, chiamati innanzitutto, a vigilare sul comportamento dell’organo amministrativo, assicurandosi prima di tutto, che sia stato implementato un adeguato assetto organizzativo. In particolare, proprio per favorire l’emersione tempestiva della crisi, la riforma ha introdotto nuovi obblighi e nuove responsabilità in campo agli amministratori, riformulando alcune disposizioni codicistiche.

  1. Allerta interna “formale”: qualora i primi segnali di declino dell’impresa non abbiano trovato subito arresto e sussistano criticità più rilevanti rispetto alla fase precedente, si passa al secondo step di segnalazione. In particolare, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ai sensi dell’art. 14 comma 1 del D. Lgs. n.14/2019, sono chiamati, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, a porre in essere un sistema di allerta interna che prevede l’obbligo di “verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico-finanziario e qual è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi”. Nel dettaglio, ai sensi del comma 2 dell’art. 14, la segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. Dunque, diversamente dalla fase precedente, lo scambio di informazioni tra chi amministra la società e chi è tenuto a vigilare, non rientra più tra le attività ordinarie, ma acquista una naturaintenzionalmente formale.

  1. Allerta interna “verso l’esterno”: in seguito alla segnalazione, qualora l’organo amministrativo non abbia fornito risposta o questa sia inadeguata, ovvero in caso di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, il nuovo assetto legislativo stabilisce che, sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 14, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione “informino senza indugio l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative disposizioni, anche in deroga al disposto dell’art. 2407 comma 1 c.c. quanto all’obbligo di segretezza”. Importante è che la segnalazione tempestiva all’OCRI, esonera gli organi di controllo da responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni e azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo.

Allerta esterna: a fronte di una rilevante esposizione debitoria erariale e previdenziale dell’imprenditore, il comma 1 dell’art. 15 del D. Lgs. n. 14/2019, pone a carico dei creditori pubblici qualificati, espressamente individuati nell’Agenzia delle Entrate, Agente della riscossione e INPS, l’obbligo di “dare avviso al debitore, all’indirizzo di posta certificata di cui siano in possesso o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante”. Nel qual caso in cui, entro i successivi 90 giorni, il debitore non estingua o regoli per intero il proprio debito, o ancora, non presenti istanza di composizione assistita della crisi e dell’insolvenza, i creditori pubblici, senza indugio, ne faranno segnalazione all’OCRI, attivando l’allerta esterna.

L’esposizione debitoria è rilevante quando:

Agenzia

delle

Entrate

Ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla liquidazione periodica, sia almeno pari al 30% del volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a:

  • € 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente fino a € 2.000.000;
  • € 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente fino a € 10.000.000;
  • € 100.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente oltre € 10.000.000.

INPS

Il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di € 50.000.

Agente

della

riscossione

La sommatoria dei crediti affidati per la riscossione (dopo l’entrata in vigore del nuovo codice della crisi) autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi:

  • per le imprese individuali, la soglia di € 500.000;
  • per le imprese collettive, la soglia di € 1.000.000.

L’avviso al debitore deve essere notificato:

Agenzia delle Entrate

contestualmente alla comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis, D.P.R. 633/1972 (avviso bonario)

INPS

entro 60 giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo rilevante

Agente della riscossione

entro 60 giorni dal superamento delle soglie

A cura di Nicola Lucido – Dottore Commercialista in Pescara, Dottore di ricerca in Economia Aziendale, Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Link iscrizione multi rubrica