Processo civile telematico

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Il deposito telematico: gli allegati.

Continuando ad addentrarci nella fase preparatoria dell’invio telematico, e lasciando al prossimo articolo di approfondimento il complesso tema delle attestazioni di conformità, ci occuperemo oggi degli allegati alla busta digitale.
Come abbiamo già avuto modo di sottolineare nei precedenti articoli di questo ciclo, gli allegati possono dividersi in due macro categorie:

  • allegati c.d. “obbligatori” e qualificati
  • allegati c.d. “semplici”

Nella prima categoria rientreranno tutti quei documenti essenziali al corretto perfezionamento del deposito digitale e quindi, per tornare ai nostri due esempi oggetto di studio, nel caso del ricorso per decreto ingiuntivo:

  • la prova del pagamento del contributo unificato (scansione della marca o ricevuta del pagamento telematico)
  • la procura alle liti (scansionata e firmata digitalmente ex art. 83 c.p.c.)
  • la nota di iscrizione a ruolo (che come abbiamo già detto in precedenza verrà con tutta probabilità creata in via automatica dal redattore atti)

nel caso dell’iscrizione a ruolo delle procedure esecutive:

  • la prova del pagamento del contributo unificato (in questo caso potrà essere fornita anche al momento del deposito dell’istanza di assegnazione o vendita)
  • la procura alle liti (scansionata e firmata digitalmente ex art. 83 c.p.c.)
  • la nota di iscrizione a ruolo (che però – in questo caso specifico – rivestirà il ruolo di atto principale e non di allegato)
  • la copia autentica del titolo, del precetto e del pignoramento (su questo punto torneremo – come detto – nei prossimi articoli di questo ciclo)

Tali allegati, come detto, vengono non solo definitivo obbligatori ma anche “qualificati”, ciò in virtù della necessaria qualificazione che degli stessi deve essere data all’interno del nostro redattore.
Il computer ed il software non saranno infatti in grado di riconoscere la procura alle liti o la copia del pignoramento, dovrà invece essere il professionista a qualificarli come tali durante il caricamento degli stessi all’interno della busta telematica.
Nella categoria degli allegati c.d. “semplici”, invece, rientreranno tutti quei documenti che vengono offerti in comunicazione con finalità probatorie ma che non sono teoricamente necessari al corretto perfezionamento del deposito digitale.
Un’ultima notazione importante riguardo agli allegati, è poi attinente ai formati di file utilizzabili nel deposito digitale.
Non potremo allegare, infatti, qualunque tipo di documento alla nostra busta telematica ma unicamente i “tipo file” di cui all’art. 13 del Provvedimento 16 aprile 2014:
a)  .pdf;
b)  .rtf;
c)  .txt;
d)  .jpg;
e)  .gif;
f)  .tiff;
g)  .xml.
h) .eml, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
i) .msg, purché contenenti file nei formati di cui alle lettere da a ad h.

  • È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente:

a. .zip
b. .rar
c. .arj.

  • Gli allegati possono essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se presente, deve essere applicata dopo la compressione.

I documenti di tipo audio o video, ad esempio, non potranno trovare posto fra i nostri allegati telematici e dovranno quindi essere forniti in comunicazione tramite deposito ordinario (su CD o DVD) previa richiesta di autorizzazione al Magistrato del procedimento.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico.

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