Il deposito telematico: le attestazioni di conformità
Come preannunciato nel corso dei precedenti articoli relativi a questo ciclo, l’argomento più complesso da trattare – per quanto riguarda la fase di preparazione della busta telematica – è certamente quello delle attestazioni di conformità.
Questo mio contributo, quindi, sarà diviso in 3 parti: la prima – che state leggendo in questo momento – di natura unicamente introduttiva, la seconda dal taglio estremamente teorico e volta all’analisi della normativa che soggiace all’obbligo dell’attestazione di conformità, e la terza – di tipo prettamente pratico – nella quale illustrerò le metodologie per attestare digitalmente la conformità.
Introducendo, come detto, l’argomento in oggetto, dobbiamo innanzitutto rispondere al principale quesito che gli Avvocati si pongono al momento di preparare un deposito telematico, ossia: “Quando è necessario attestare la conformità?”
Schematizzando al massimo, si può dire che i casi di attestazione obbligatoria siano quelli riportati qui di seguito:
1. Notificazione via PEC di un atto o provvedimento digitale estratto dal fascicolo telematico (il potere di autentica è previsto dall’art. 16bis comma 9bis del D.L. 179/2012)
2. Notificazione in proprio o tramite UNEP di un atto o provvedimento cartaceo stampato dal fascicolo telematico (anche in questo caso il potere di autentica è previsto dall’art. 16bis comma 9bis del D.L. 179/2012)
3. Notificazione via PEC di un atto o provvedimento digitalizzato, di cui – quindi – si sia richiesta una copia autentica cartacea e si sia poi provveduto alla scansione (il potere di autentica è previsto dall’art- 3bis L. 53/1994 e dall’art. 18 D.M. 44/2011)
4. Iscrizione e ruolo delle procedure esecutive. In tal caso l’Avvocato dovrà attestare la conformità di titolo, precetto e pignoramento (ciò in virtù del combinato disposto degli articoli 518, 543 e 557 c.p.c. e dell’art. 16bis commi 2 e 9bis del D.L. 179/2012)
5. Deposito telematico di atti e provvedimenti, detenuti in originale o copia conforme, da depositarsi nel fascicolo telematico (tale potere ed obbligo di autenticazione è stato introdotto dal recente DL 83/2015 che ha inserito l’art. 16 decies nel già molto corposo DL 179/2012)
Preciso che la casistica non si esaurisce con i 5 casi sopra citati – che sono comunque i più frequenti – esistendo (ad esempio) la possibilità di depositare telematicamente con relativa autenticazione anche documenti estratti dal fascicolo telematico, facoltà decisamente importante nel caso di deposito del fascicolo di primo grado in sede di appello. Sempre a titolo esemplificativo, è data facoltà all’Avvocato, qualora non sia possibile dare prova telematica di una notificazione via PEC, di stampare ed autenticare le ricevute digitali relative alla notificazione stessa.
In ogni caso, nel prossimo articolo del ciclo, ci addentreremo nella normativa che disciplina i casi sopra elencati, cercando di fare chiarezza fra i mille dubbi interpretativi che sono emersi nel primo anno di obbligatorietà del Processo Civile Telematico.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico.