Il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria: attribuzioni e funzioni
L’avvento del processo tributario telematico registra la presenza e il ruolo di un nuovo “corpo intermedio” tra i contribuenti, per il mezzo dei loro patrocinanti, e gli organi giurisdizionali: si tratta del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria, ormai meglio conosciuto con il suo acronimo S.I.Gi.T.
Il S.I.Gi.T. è un’entità terza, una sorta di diaframma insomma, che si interpone tra il difensore tributario e i collegi giudicanti, la cui funzione non è soltanto quella di “filtrare” gli atti e i documenti processuali.
La normativa vigente, infatti, attribuisce al S.I.Gi.T. una nutrita serie di attribuzioni, alle quali conseguono, fisiologicamente, le correlate responsabilità.
Innanzitutto, è di rilievo sottolineare che il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria è un servizio erogato attraverso il Sistema Informativo della Fiscalità (SIF), di cui si avvale quanto alle medesime infrastrutture, regole di governo, di sicurezza e di protezione dei dati personali.
Venendo alle attribuzioni e alle funzioni, il S.I.Gi.T. assicura ai soggetti abilitati la trasmissione degli atti e dei documenti informatici, la formazione e la consultazione del fascicolo e l’acquisizione delle informazioni riguardanti i giudizi tributari.
Tale “assicurazione” implica già la circostanza che eventuali malfunzionamenti del Sistema, anche idonei a riverberare effetti sulla posizione processuali delle parti, integrano i presupposti per l’invocazione di misure processuali a tutela della parte danneggiata (si pensi, solo per fare un esempio, ad un “blocco” del Sistema che impedisca ad una parte il completamento degli adempimenti processuali nei termini di legge e alla tutela prevista dall’istituto della rimessione in termini).
Tale netta definizione di compiti, e conseguente circoscrizione delle responsabilità, è rimarcata anche dal fatto che, salvo casi eccezionali rigorosamente previsti dalla norma, con la telematizzazione del processo tributario viene definitivamente meno il rapporto tra il difensore e le competenti Commissioni Tributarie, che rappresentavano l’ormai superato “sistema di filtraggio” di quanto necessario ad alimentare il fascicolo processuale.
La garanzia della corretta avvenuta ricezione degli atti e dei documenti informatici viene garantita dal Sistema attraverso l’invio di una ricevuta all’indirizzo PEC del soggetto abilitato.
Garanzia che, tuttavia, sarà oggetto di rilascio solo dopo che il Sistema avrà effettuato la seguente nutrita serie di controlli:
- identificabilità dell’autore e integrità di ogni documento informatico ricevuto, attraverso la verifica della firma elettronica qualificata o firma digitale;
- scansione con adeguato sistema antivirus di ogni documento informatico in arrivo;
- rispetto dei formati previsti dalla legge per atti e documenti processuali.
Solo dopo l’avere passato indenne il vaglio del Sistema, il deposito effettuato dal difensore tributario potrà dirsi perfezionato, sì da far generare al S.I.Gi.T. la comunicazione, inviata all’indirizzo PEC del soggetto abilitato, recante la ricevuta di attestazione di iscrizione a ruolo con il relativo numero di registro generale.
Quando conformi ai requisiti di legge, ossia ai previsti standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati, il Sistema garantisce altresì l’identificabilità dell’autore, l’integrità, la leggibilità e la reperibilità degli atti e dei documenti informatici.
All’opposto, il S.I.Gi.T. non garantisce l’identificabilità dell’autore, l’integrità, la leggibilità e la reperibilità degli atti e dei documenti informatici che dovessero risultare non conformi ai requisiti di legge: circostanza, questa, che comunque viene debitamente evidenziata dal Sistema al difensore che ha proceduto al deposito di elementi “rifiutati” dal medesimo.