Il tracciato della fattura elettronica PA si adegua a quello europeo
Con la pubblicazione della versione 2.0 delle regole tecniche relative alla fattura elettronica verso la PA, sono state aggiornate le procedure di ricezione e controllo delle e-fatture provenienti dall’estero in formato UBL oppure CII. Quali sono le principali novità? Quali sono gli eventuali impatti?
La direttiva 2014/55/UE, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, prevedeva un obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricevere ed elaborare unicamente fatture elettroniche, e per agevolare tale attività, venne demandato al CEN (Comitato Europeo di Normazione) la predisposizione di una norma in grado di regolare gli elementi essenziali di una fattura elettronica elaborando un “modello semantico dei dati”, oltre che individuare un elenco limitato di sintassi conforme a tale modello.
Con la pubblicazione della decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 del 16 ottobre 2017, vennero pubblicati i riferimenti alla norma europea sulla fatturazione elettronica (EN 16931-1:2017), stabilendo che le due sintassi conformi alla suddetta norma erano:
- lo standardCross Industry Invoice XML dell’UN/CEFACT (CII 16B);
- lo standard Universal Business Language ISO/IEC 19845: 2015 (UBL 2.1).
Con il decreto legislativo 27 dicembre 2018 n. 148 venne poi recepita nel nostro paese la direttiva 2014/55/UE, stabilendo che dal 18 aprile 2019 le amministrazioni governative centrali (ad esempio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e tutti i Ministeri) dovevano essere in grado di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (EN 16931), mentre dal 18 aprile 2020 l’obbligo riguardava le pubbliche amministrazioni locali.
A seguito del recepimento della direttiva 2014/55/UE, si è poi intervenuti sul sistema di interscambio affinché fosse in grado di supportare il formato europeo conforme alla norma EN 16931, e fornendo alla PA un servizio di traduzione del tracciato in grado di consentire loro di ricevere le fatture elettroniche nel formato originale (per esempio UBL) oltre che la traduzione nel formato nazionale XML/PA.
Pubblicate il 4 giugno 2021 e adottabili dal 1° luglio 2021, la versione 2.0 delle Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 148/2018, intervengono a integrare lo standard europeo sulla fatturazione elettronica di alcuni elementi utili a gestire specifiche informazioni peculiari del contesto fiscale italiano, e in particolare l’imposta di bollo, lo split-payment, la ritenuta d’acconto, la cassa di previdenza, il regime fiscale e il codice AIC farmaco. Nella sostanza, le suddette regole tecniche contengono informazioni da aggiungere allo standard europeo al fine di consentire al sistema di interscambio la gestione del processo di ricezione, controllo e inoltro delle fatture in formato UBL o CII provenienti dall’estero, e quelle di una fattura in formato UBL personalizzato Italia all’interno del territorio nazionale.
A tal riguardo è utile rammentare che è infatti possibile per gli Stati membri definire le cosiddette CIUS (Core Invoice Usage Specifications), cioè un insieme di regole che costituiscono una “restrizione” della core invoice così come definite nello standard EN 16931, oppure le Extension, cioè un insieme di regole che “estendono” il modello semantico della core invoice.
Nel nostro caso, sono state definite le CIUS-IT (CIUS Italiana), cioè delle regole applicabili alle fatture elettroniche emesse verso le PA italiane, e delle Extension se le fatture sono emesse da fornitori italiani, definite in base allo standard europeo EN 16931, e che integrano il modello semantico e le sintassi UBL e CII, evidenziando che il mancato rispetto di tali regole determinerà lo scarto della fattura elettronica (Codice 00703 – File non conforme alle CIUS-IT e/o alle Estensioni). Nella sostanza quindi le regole della CIUS-IT integrano e completano quelle già previste dal modello semantico e da ciascuna delle sintassi indicate dalla norma (UBL e CII), garantendo che il file fattura, compilato nel loro rispetto, contenga tutti gli elementi per essere accettato e trasmesso.
A mero titolo esemplificativo, si riportano alcune regole contenute nella CIUS-IT e nella Extension:
CIUS-IT:
- Il campo < Despatchadvicereference > (numero DDT) del modello semantico, non può superare 20 caratteri;
- Il campo <Tender or lot reference> (Codice CIG) del modello semantico, non può superare 15 caratteri.
Extension:
- Il campo <Tipo Ritenuta> della fattura XML/PA deve contenere un elemento valorizzato esclusivamente con i valori del TipoRitenuta, secondo la specifica FatturaPA 1.2.1;
- Il campo <Regime Fiscale> della fattura XML/PA, deve essere valorizzato esclusivamente con i valori della relativa codifica.
A seguito della ricezione di una fattura elettronica conforme allo standard UBL oppure CII, le attività svolte dal sistema di interscambio sono le seguenti:
- verificare la conformità della fattura rispetto al modello semantico e alla sintassi UBL o CII;
- verificare la conformità alla CIUS Italiana;
- verificare la conformità alla Estensione italiana per le fatture emesse da fornitori Italiani;
- traduzione dal formato originario (UBL o CII) nel formato XMLPA;
- apposizione sul file tradotto di una firma formato CAdES con certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
- esecuzione dei controlli previsti nelle Specifiche SDI sul file “tradotto”;
- invio del file “tradotto”, del report di conversione e del file originario al destinatario e delle relative notifiche al mittente.
Per meglio gestire le attività del sistema di interscambio, sono state definite tre gruppi di regole:
A – CIUS-IT che devono essere rispettate dalle fatture cross-border in ingresso emesse da fornitori esteri;
B- CIUS-IT che devono essere rispettate dalle fatture elettroniche emesse da fornitori Italiani;
C- Extension che devono essere rispettate dalle fatture elettroniche emesse da fornitori Italiani e che si aggiungono alle precedenti.
L’innesco delle CIUS-IT relative alla lettera A (fornitori esteri) si attivano quando il BT-55 “Buyer country code” è popolato con IT e il BT-40 “Seller country code” è diverso da IT, mentre le CIUS relative alla lettera B (fornitori Italiani) si attiva quando il campo BT-40 “Seller country code” del file XML è valorizzato con IT.
A mero titolo di esempio quindi, se il campo “Seller country code” è valorizzato con IT:
- la fattura elettronica è soggetta all’imposta di bollo se non è valorizzato l’IVA e l’importo è superiore ad € 77,47;
- la fattura elettronica è soggetta allo split payment, e nel campo termini di pagamento deve indicare “The total is without the VAT amount due to Split payment (ex art.17-ter del DPR 633/1972)”.