Intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori
Secondo le istruzioni contenute nella circ. N. 5/2019 dell’INL, in caso di intermediazione illecita, l’accertamento riguarda l’intermediario e l’utilizzatore: verso quest’ultimo è più semplice ricercare gli indici di sfruttamento ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale.
Identificazione dell’intermediario – Quanto all’attività dell’intermediario occorre anzitutto identificarlo mediante le banche dati a disposizione (CCIAA in primo luogo) per appurare:
- se egli opera sotto una ragione sociale e, in caso affermativo, qual è l’oggetto dell’impresa;
- se è autorizzato alla somministrazione o intermediazione di lavoro;
- se ha rapporti economici (censiti ufficialmente) con imprenditori operanti nel settore interessato dallo sfruttamento;
- se è intestatario di veicoli, verificandone tipologia e targa (in particolare in agricoltura);
- qual è l’attività lavorativa o imprenditoriale (se ve ne è una) ufficialmente esercitata.
Identificazione dell’utilizzatore e collegamenti con l’intermediario – Ove vi siano indizi di intermediazione illecita, l’ITL procederà, coinvolgendo i Carabinieri del Comando tutela del lavoro, all’accertamento degli utilizzatori presso cui il personale è inviato e le relative modalità. L’ispettore deve relazionarsi con la Procura, anche per le modalità di acquisizione degli elementi di prova sugli utilizzatori (es.: intercettazioni telefoniche e sequestro degli apparati di corrispondenza elettronica per trascrivere le conversazioni sospette). L’ulteriore fase investigativa deve accertare il collegamento tra l’intermediano e l’utilizzatore, le reali condizioni di lavoro e alloggiative (se ai lavoratori è fornito l’alloggio), i metodi di sorveglianza (se il lavoro si svolge all’aperto), il numero di lavoratori, la loro età, eccetera.
Perquisizioni e sequestri – Se gli accertamenti hanno consentito di acquisire importanti indizi di colpevolezza, occorre effettuare perquisizioni e sequestrare documenti e dispositivi informatici, nonché la cosiddetta doppia contabilità formata da intermediario e utilizzatore. Contestualmente alle perquisizioni, a seconda dei casi, vanno effettuate videoriprese o fotografie nei locali ove si svolgono le lavorazioni o presso cui i lavoratori sono alloggiati, per documentarne le condizioni di lavoro e di vita.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore