Processo civile telematico

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La conversione con modificazioni del D.L. 28/2020 nel Processo Civile Telematico

La conversione con modificazioni del D.L. 28/2020 ha portato alcune importanti novità nel Processo Civile Telematico: in questo articolo vediamo quali sono.

Come è noto il Parlamento ha recentemente approvato la Legge di conversione del Decreto Legge 28/2020. Tale Decreto, inizialmente pensato per intervenire in materia di sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e di ordinamento penitenziario, è però intervenuto a regolare anche gli ambiti della giustizia civile, con modificazioni e integrazioni che hanno avuto effetto diretto sul Decreto 18/2020 e in particolare sull’art. 83.

Vediamo quali principali novità sono state introdotto dalla norma in commento:

  1. Il comma 6 dell’originario art. 83 D.L. 18/2020 prevedeva che, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria,  “i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d’intesa con il Presidente della Corte d’appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello dei rispettivi distretti.”

Tali specifiche misure, che venivano poi più ampiamente descritte nel successivo comma 7, erano state originariamente previste per il periodo ricompreso fra il 12 marzo e il 31 luglio 2020. Orbene, la Legge di conversione del Decreto 28/2020, ha invece ridotto tale lasso temporale spostando il termine finale al 30 giugno 2020.

In virtù di ciò – fatti salvi tutti i provvedimenti già emessi dall’autorità giudiziaria in materia di udienze da remoto e udienze a trattazione scritta – si è di fatto sancito il ritorno alle udienze de visu a partire dal 1° luglio scorso.

Si ricorda, poi, che il termine ultimo del 30 giugno 2020 era poi già stato previsto per l’obbligo di deposito telematico di tutti gli atti civili e per il pagamento obbligatorio con modalità digitali del contributo unificato, che quindi – ad oggi – non sussiste più.

  • Se da un lato, di fatto, si è anticipato il ritorno all’attività ordinaria di udienza, il nuovo comma 11.1 dell’art. 83 D.L.18/2020 (previsto appunto dalla Legge di conversione in parola) ha invece introdotto un generalizzato obbligo di deposito telematico di tutti gli atti civili da parte del Magistrato sino al 31 luglio 2020,  stabilendo che: “Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale e alla corte di appello, il deposito degli atti del magistrato ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. E’ comunque consentito il deposito degli atti di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.”

Si tratta di un’importantissima innovazione in ambito telematico posto che, come è noto, sino ad oggi il Magistrato aveva l’obbligo di depositare telematicamente solo i Decreti Ingiuntivi, potendo invece optare per la modalità analogica per tutti gli altri atti del processo civile.

  • In tema di mediazione, infine, è stato poi potenziato il disposto di cui al comma 20bis dell’art. 83 del D.L. 18/2020. Tale comma aveva introdotto una generalizzata possibilità di svolgimento telematico della mediazione con facoltà, per il difensore, di dichiarare autografa la sottoscrizione del cliente tramite apposizione della propria firma digitale; ed aveva poi previsto l’ulteriore possibilità di sottoscrizione digitale del verbale da parte del mediatore e degli avvocati delle parti.

Oggi, come detto, la portata di questa disposizione normativa è stata potenziata con l’introduzione di un secondo periodo all’interno del medesimo comma 20bis: “Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’accordo così formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”

Le innovazioni digitali poste in essere da Governo e Parlamento nel corso di questi mesi, quindi, si dimostrano ancora una volta importanti dal punto di vista del processo di digitalizzazione della giustizia.

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