La fattura elettronica senza CIG (Codice Identificativo di Gara) non può essere pagata
In questo articolo parliamo delle fattue elettroniche nella quale il cedente/prestatore ha omesso di indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG), oppure ha indicato un codice errato.
Con la risposta all’interpello n.436 del 28 ottobre scorso, è stato nuovamente ribadito che non può essere pagata da parte della Pubblica Amministrazione (PA) la fattura elettronica nella quale il cedente/prestatore ha omesso di indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG), oppure ha indicato un codice errato.
Sebbene il CIG non rientri tra gli elementi indicati dall’art.21 del DPR 633/72, l’obbligo di riportare tale codice nella fattura elettronica emessa alla PA è previsto dall’art.25, secondo comma del decreto legge 24 aprile 2014 n.66, ove testualmente riporta che “Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136″.
Il successivo comma 3 del suddetto articolo 25 dispone poi che “Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2“.
In definitiva quindi, le fatture elettroniche emesse alla PA devono riportare il CIG, e qualora il cedente/prestatore ne abbia omesso l’indicazione oppure abbia indicato un codice errato, la PA può emettere una Notifica di rifiuto, rilevando che è sempre possibile sanare l’omissione o l’errore tramite l’invio di un documento utile ad integrare (o rettificare) i dati mancanti nella fattura elettronica.