Fatturazione elettronica

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L’obbligo di fatturazione elettronica B2B/B2C tramite SdI – I Parte

Tra qualche mese inizierà la prima fase dell’obbligo di fatturazione elettronica B2B e B2C introdotto dalle legge 27 Dicembre 2017 n.205, ed in questo articolo andremo ad analizzare i principali aspetti di tale obbligo e come funzionerà la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio.
 
 
Lo scorso 29 maggio 2017 pubblicavo su questo portale un post dal titolo Non è da escludere un obbligo di fatturazione elettronica B2B a breve”, dove testualmente rilevavo che “Le condizioni per l’introduzione di un tale obbligo ci sono tutte, e le imprese così come i professionisti, i commercialisti così come le software house, i conservatori così come il mondo bancario, devono considerare che una simile ipotesi potrà concretizzarsi nell’arco di qualche anno”.
 
A distanza di sei mesi la previsione si è puntualmente avverata, ma va rilevato che era ormai necessario da parte del legislatore intervenire con forza ad arginare l’enorme gap Iva che caratterizza il sistema economico del nostro Paese, stimato in circa 40 miliardi di euro, e composto da circa 15 miliardi da evasione con consenso (cioè omessa certificazione dei ricavi previo accordo tra il fornitore e l’acquirente), 17 miliardi da truffe, frodi ed evasione senza consenso (omessa dichiarazione dei ricavi regolarmente certificati, come per esempio omessa registrazione delle fatture di vendita), e circa 8 miliardi da omesso versamento dell’Iva dichiarata.
Ma oltre a contrastare l’evasione Iva, era altresì necessario avviare un programma di semplificazione nei confronti delle microimprese e dei professionisti, in grado di intercettare direttamente dai contribuenti i dati delle attività di business (utile a costruire una diretta interazione tra Agenzia delle Entrate e contribuente, così come anche suggerito dall’OCSE) ed avviare in questo modo controlli in real-time direttamente sulle fatture, anziché ex-post a distanza di mesi eseguiti sulle comunicazioni e/o dichiarazioni trasmesse dagli intermediari.
L’unica strada in grado di conseguire in modo efficiente i suddetti obiettivi in un tempo ragionevolmente breve, era l’introduzione di un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica B2B/B2C tramite l’ausilio di un sistema centralizzato quale il sistema di interscambio (SdI), accompagnato da una trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto.
Da rilevare però, e questo sarà di certo un aspetto che dovrà essere risolto a breve, che sarà necessario intervenire ad abbassare la soglia nell’impiego di denaro contante, attualmente pari ad 3.000 €, diversamente non sarà possibile contrastare l’evasione con accordo tra le parti, dato che se il venditore e l’acquirente si accordano a non certificare l’operazione con l’emissione della fattura, se anche vi è un obbligo di fatturazione elettronica questo di certo non modificherà il loro comportamento.
Ritengo quindi sia necessario un intervento correttivo utile a ridurre la soglia nell’impiego di denaro contante, armonizzandolo a quello degli altri Stati membri, dato che in Francia e Portogallo è di € 1.000, ed in Grecia di € 1.500.
Secondo stime dell’Agenzia delle Entrate, con l’introduzione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui al DL 193/2016, il maggior gettito a suo tempo atteso era stimata in circa 4,23 miliardi €, mentre con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica B2B/B2C è atteso un ulteriore gettito pari a circa 2 miliardi di €, senza considerare ulteriori vantaggi per l’intero sistema Paese quale liberazione di risorse in capo all’Agenzia delle Entrate da dedicare ai controlli dei grandi contribuenti, oltre che avvio di un reale percorso di semplificazione contabile ed amministrativa nei confronti delle microimprese e dei professionisti.
 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 della legge 27 Dicembre 2017 n.205, viene introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo da parte dei soggetti residenti, stabiliti o identificati, di emettere le fatture in sola modalità elettronica ed impiegando unicamente il Sistema di Interscambio gestito da  Sogei Spa e già in uso da giugno 2014 con riguardo alle pubbliche amministrazioni.
 
 
Gli aspetti salienti del suddetto obbligo  li possiamo riassumere nei seguenti punti:
 
?  Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
L’obbligo riguarda le fatture e le relative variazioni emesse dai soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, mentre sono esclusi i soggetti che rientrano nel “regime di vantaggio” (art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.) e quelli che applicano il “regime forfetario” di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Rientrano quindi nell’obbligo sia le fatture emesse da soggetti Iva ad altri soggetti Iva (i.e. B2B), sia le fatture emesse da soggetti Iva ai consumatori finali (i.e. B2C), mentre non rientrano nell’obbligo le fatture emesse da soggetti stranirei a soggetti Iva Italiani (e.g. la fattura di vendita emessa da una società con sede in Germania ad una società con sede in Italia), così come non rientrano nell’obbligo le fatture emesse da soggetti Iva Italiani a soggetti stranieri (e.g. la fattura di vendita emessa da una società con sede in Italia ad una società con sede in Russia).
 
 
?  Tempistica di attuazione
L’obbligo viene introdotto secondo due distinte fasi:
 

  • 1° luglio 2018 per le fatture emesse relativamente alle seguenti due attività:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o fornitura stipulato con un’amministrazione pubblica.

 

  • 1° gennaio 2019 per le fatture emesse da parte di tutti i restanti soggetti Iva residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato;

 
 
?  Cosa prevede l’obbligo
L’obbligo prevede che i soggetti Iva dovranno emettere le fatture di vendita utilizzando unicamente il sistema di interscambio e secondo il formato e le modalità indicate nel DMEF 3 aprile 2013 n.55 e relativi allegati. Nella sostanza quindi, le fatture dovranno essere in formato XML conformi alle “Specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio” e dovranno essere veicolate ai clienti impiegando unicamente il sistema di interscambio, rilevando che in caso di emissione di fatture utilizzando modalità diverse dal sistema di interscambio (e.g. invio delle fatture in PDF tramite email, oppure invio delle fatture su carta, oppure invio delle fatture tramite piattaforme EDI), le fatture si intenderanno non emesse, con applicazione in capo al cedente/prestatore delle sanzioni di cui all’art.6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471 in tema di “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto” ove a norma del primo comma è previsto che “1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.”
Da aggiungere che vi è altresì un preciso obbligo anche in capo al cessionario/committente, dato che in caso di ricezione delle fatture di acquisto tramite strumenti diversi dal sistema di interscambio, se non vuole incorrere nelle sanzioni di cui all’art.6 comma 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 (sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250), dovrà adempiere agli obblighi documentali previsti mediante il sistema di interscambio.
 
 
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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