L’organismo di composizione della crisi: struttura e funzioni
Al fine di gestire la fase dell’allerta e l’eventuale procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori (o imprese «sotto soglia»), l’art. 16 del D.Lgs. 14/2019 prevede l’istituzione dell’organismo di composizione della crisi (OCRI) presso ciascuna Camera di Commercio.
Secondo quanto stabilito dal comma 1, al nuovo istituto è affidato il triplice compito di:
- ricevere le segnalazioni sui fondati indizi della crisi da parte dei soggetti abilitati;
- presidiare al procedimento di allerta che si attiva per effetto della segnalazione;
- gestire il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore nel procedimento di composizione assistita della crisi.
L’attivazione dell’OCRI può infatti avvenire oltre che su istanza dell’imprenditore stesso, anche per effetto della segnalazione da parte di soggetti abilitati quali società di revisione, revisore legale, collegio sindacale, nelle ipotesi di allerta interna, ovvero creditori pubblici qualificati in caso di allerta esterna, qualora sussista la ragionevole presunzione dello stato di crisi e nell’ipotesi di inerzia dell’imprenditore.
L’organismo competente cui devono essere indirizzate le segnalazioni è determinato dalla sede legale dell’impresa, prescindendo quindi dall’eventuale diversa localizzazione del centro principale degli interessi del debitore, al fine di rendere più tempestivo e celere l’accesso alla procedura fugando ogni dubbio circa la competenza territoriale (art.16, comma 2).
Ricevuta la segnalazione l’OCRI è chiamato ad intervenire attraverso i vari soggetti che lo compongono (art.16, comma 3), e in particolare:
- il Referente, individuato dal legislatore nel segretario della Camera di Commercio o in un suo delegato;
- l’Ufficio del referente, ossia l’apparato costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dell’organismo dalla Camera di Commercio;
- il Collegio degli Esperti, nominato di volta in volta per ciascun singolo procedimento.
Nello specifico, l’art. 17 regolamenta la nomina del Collegio degli Esperti, costituito da tre membri scelti tra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza.
Due dei tre componenti sono individuati mediante designazione diretta: uno da parte del Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale competente e l’altro da parte del Presidente della Camera di Commercio presso cui opera l’OCRI o da un suo delegato.
Il terzo, nell’ottica di creare un rapporto di confidenzialità con il debitore, sarà scelto, sentito lo stesso, tra i soggetti iscritti nell’elenco trasmesso annualmente all’organismo e appartenente all’associazione imprenditoriale di categoria del debitore.
Entro 15 giorni dalla segnalazione ovvero dalla presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi, il referente è tenuto a convocare il debitore e l’organo di controllo laddove presente, per l’avvio dell’“indagine” (art.18).
In questa prima fase l’OCRI è chiamato ad agire in veste di attento “advisor” al fine di valutare, sulla base dei dati e delle informazioni raccolte in sede di audizione riservata, la presenza o meno dei fondati indizi della crisi. In assenza di presupposti, ovvero in presenza di attestazione da parte del collegio sindacale o di un professionista indipendente circa il mancato superamento delle soglie di allerta in conseguenza dell’esistenza di crediti di imposta o altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali siano decorsi 90 giorni dalla messa in mora, si procederà all’archiviazione del procedimento.
Diversamente sarà premura del Collegio degli Esperti individuare con il debitore le misure apparentemente idonee al superamento dello stato di crisi fissando il termine entro il quale l’imprenditore sarà chiamato a rendicontare l’avvenuta attuazione, pena la comunicazione, tramite relazione trasmessa al Referente, dell’esito negativo, ai fini dell’assunzione delle opportune iniziative.
La fase più avanzata della procedura di allerta è rappresentata dalla presentazione della richiesta di attivazione del procedimento di composizione assistita della crisi che può aprirsi solo ed esclusivamente su iniziativa del debitore stesso (art.19).
Qui cambia la funzione dell’OCRI destinato a “travestirsi” da mediatore nella gestione della trattativa con i creditori; la stessa dovrà completarsi nel termine massimo di tre mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri circa l’effettiva probabilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi.
Al fine di agevolare il debitore nella trattativa, è riconosciuto il diritto di accedere alle misure cautelari e protettive previste dagli art. 54 e 55 (quali la nomina di un custode dell’azienda o il blocco delle azioni esecutive e cautelari) facendone richiesta alla sezione imprese del Tribunale territorialmente competente.
La durata iniziale delle menzionate misure non può essere superiore a tre mesi, prorogabili per un tempo non superiore alla durata della procedura e comunque a condizione che il collegio attesti che vi siano degli effettivi miglioramenti nella trattativa con i creditori.
Tre sono gli scenari che potrebbero configurarsi successivamente alla trattativa (art.21):
- la formalizzazione dell’accordo con i creditori;
- l’accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza su istanza del debitore entro 30 giorni;
- l’eventuale apertura del procedimento di liquidazione giudiziale a seguito della comunicazione dell’esito negativo ai soggetti segnalatori che non vi abbiano partecipato.
A cura di Nicola Lucido – Dottore Commercialista in Pescara, Dottore di ricerca in Economia Aziendale, Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti.