Fatturazione elettronica

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Nessuna trasmissione dei corrispettivi in caso di eCommerce indiretto

In caso di commercio elettronico indiretto, ove cioè l’acquisto del bene materiale si svolge online tramite apposite piattaforme oppure call center, il pagamento viene eseguito con strumenti elettronici ed il bene viene consegnato direttamente al domicilio dell’acquirente, il cedente potrà continuare ad annotare le vendite nel registro dei corrispettivi tenuto a norma dell’art.24 del DPR 633/72, senza la necessità di dotarsi del registratore telematico per trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri al sistema dell’Agenzia delle Entrate.
Rilevato infatti che il commercio elettronico indiretto è assimilato alla vendita per corrispondenza (risoluzione 274/E del 5 novembre 2009) ove il cedente è esonerato da qualunque obbligo di certificare l’operazione salvo  che di emettere la fattura se richiesta dal cliente ( art. 2, lettera oo) del DPR 696/96), secondo il recente DMEF 10 maggio 2019, in fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’art. 2 del DPR 696/96, e quindi non si applica anche al commercio elettronico indiretto.
In definitiva quindi, così come anche riportato nella recente risposta a interpello n.198 del 19 giugno 2019, “i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1973, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse.”
Link: www.agenziaentrate.gov.it
 
Umberto Zanini, Dottore Commercialista e Revisore Legale

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