Notifica a mezzo PEC priva di relata e raggiungimento dello scopo
Con la pronuncia n° 8815 del 12 maggio 2020, la terza sezione della Suprema Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della validità della notificazione a mezzo PEC, approfondendo però alcuni temi importanti che hanno occupato la giurisprudenza nel corso degli ultimi anni.
Come è noto l’art. 11 della Legge 53 dl 1994 prevede espressamente che: “le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi e oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”. Sostanzialmente, quindi, qualsiasi violazione delle prescrizioni previste negli articoli della Legge in parola, potrebbe comportare un’automatica declaratoria di nullità della notificazione.
Nel caso oggetto di analisi da parte della Suprema Corte, parte ricorrente lamentava la decadenza di parte appellante (nel secondo grado di giudizio) “dal termine perentorio per proporre l’appello, in quanto l’atto di impugnazione, la relativa procura alle liti e la sua notificazione erano afflitti da vizi tali da determinarne l’inesistenza.”; tale notificazione era stata effettuata a mezzo PEC.
Nello specifico parte ricorrente lamentava che la notificazione de qua fosse viziata poiché l’atto di citazione in appello, contenuto nella PEC (come anche la procura alle liti), fosse stato allegato in formato .pdf e non in formato. p7m, sostenendo altresì una presunta mancanza di sottoscrizione digitale.
In realtà i documenti de quibus erano con tutta probabilità stati regolarmente sottoscritti, ma non in formato CADES-BES (che comporta l’applicazione dell’estensione .p7m) bensì in formato PADES-BES che, come noto, non muta l’estensione .pdf del file originale.
Sul punto, quindi, la Suprema Corte ha precisato: “Secondo la recente giurisprudenza di questa Corte, infatti, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna (Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 02; Sez. 2, Sentenza n. 30927 del 29/11/2018, Rv. 651536 – 01).”
Riprendendo, quindi, la nota pronuncia 10266/2018 delle Sezioni Uniti, anche la terza sezione ha ritenuto ancora una volta di sottolineare l’assoluta equivalenza delle due tipologie di sottoscrizione digitale, precisando però ulteriormente che, anche qualora l’atto di citazione fosse stato in realtà privo di qualsivoglia sottoscrizione, ciò non ne avrebbe comportato la nullità: “è stato precisato che la mancanza della sottoscrizione del difensore non ne comporta la nullità se dalla copia stessa “sia possibile desumere, sulla scorta degli elementi in essa contenuti, la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato. Quel che infatti rileva, ai fini del raggiungimento dello scopo d’un atto affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, è non già la sua conoscibilità, sebbene la sua riferibilità alla persona che ne appare l’autore” (Sez. 3, Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11793, non massimata, in motivazione). In particolare, non si verifica una nullità quando dalla copia dell’atto di citazione notificato, pur priva della firma del difensore, sia possibile desumere la provenienza dal procuratore abilitato.”.
Con ulteriore motivo di ricorso, però, parte ricorrente censurava ulteriormente la notificazione in parola anche per l’asserita mancata attestazione di conformità della procura alle liti e, anche qui, per l’assenza della sottoscrizione del difensore.
Non addentrandoci nell’annosa questione relativa alla necessità di attestazione di conformità della procura alle liti in relata di notificazione – posto che questo commentatore da sempre ne sostiene la non necessità bastando invece l’applicazione dell’art. 83 c.p.c. e quindi la mera sottoscrizione digitale della scansione della procura – la Suprema Corte ha però dettato un importante principio di diritto, stabilendo che “la circostanza che l’atto di citazione sia stato notificato tramite PEC certamente non esclude l’applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2. A maggior ragione, pertanto, deve ritenersi consentito integrare i poteri rappresentativi, mediante il deposito telematico di una procura alle liti debitamente munita di asseverazione di conformità, al momento dell’iscrizione a ruolo della causa.”
L’applicazione “postuma” del disposto di cui all’art. 182 secondo comma c.p.c. alle notificazioni via PEC, rappresenta di fatto un passaggio storico; com’è noto, infatti, l’art. 1 della Legge 53 del 1994 stabilisce espressamente che il Difensore acquisisce il potere di notificare a mezzo PEC un determinato atto – e quindi anche la citazione in giudizio – solo con il rilascio della procura alle liti, che quindi dovrà essere presente già al momento della predisposizione dell’inoltro della notifica. Parte della dottrina, in virtù di ciò, ha da sempre ritenuto che l’art. 182 c.p.c. potesse operare unicamente per i poteri di rappresentanza che il Difensore spende in giudizio e non anche per le attività prodromiche alla sua instaurazione. Oggi la Suprema Corte, invece, chiarisce come tale integrazione possa andare a coprire anche dette attività per le quali, quindi, basterà un successivo deposito della procura alle liti debitamente predisposta ex art. 83 c.p.c. per una completa sanatoria di qualsivoglia vizio inerente la notificazione.
Da ultimo, poi, parte ricorrente lamentava la violazione del disposto di cui all’art. 3bis Legge 53 del 1994, non avendo parte appellante correttamente allegato la relata di notificazione all’interno del messaggio PEC e per non aver correttamente indicato la dicitura “notificazione ai sensi della Legge 53 del 1994” nel campo “oggetto” della mail di notifica.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato come “l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Sez. U, Sentenza n. 23620 del 28/09/2018, Rv. 650466 – 02; fattispecie relativa alla mancata indicazione, nell’oggetto del messaggio di PEC, della dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994”). Più in generale, però, deve dirsi che pure le notifiche a mezzo PEC opera il principio della sanatoria della nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo, ex art. 156 c.p.c., comma 3, (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639285 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 20625 del 31/08/2017, Rv. 645225 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 24568 del 05/10/2018, Rv. 651155 – 03).”, quindi, anche una eventuale nullità attinente alla notificazione in parola, verrebbe in ogni caso sanata – come più volte ribadito dagli Ermellini – dal raggiungimento dello scopo della notificazione stessa ex art. 156 comma 3 c.p.c.