Processo civile telematico

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Notificazione via PEC nei confronti di ditta cancellata dal registro delle imprese

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n. 17884/2016, si è recentemente occupata della notificazione via PEC attuata nei confronti di ditta oramai cancellata dal registro delle imprese.
Nel caso di specie si trattava della notificazione del decreto di convocazione ex art. 15 Legge Fallimentare che ha poi portato alla dichiarazione di fallimento dell’imprenditore titolare dell’indirizzo PEC.
La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia della Corte d’Appello di Bari, ha ritenuto perfezionato l’iter notificatorio posto in essere al fine di notiziare l’azienda della procedura di fallimento aperta presso il Tribunale territorialmente competente, ritenendo correttamente svolte le attività di notificazione sia per via telematica che per via ordinaria.
In particolare gli Ermellini, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2016 hanno stabilito che, stante la fallibilità dell’imprenditore entro un anno dalla cessazione dell’attività “la deliberata sua disattivazione [dell’indirizzo PEC n.d.r.] nel termine annuale in cui perdura, ex lege (art. 10 L. F.), [….omissis….], è produttiva di una di quelle ipotesi di irreperibilità dell’imprenditore che la stessa Corte costituzionale — nella menzionata sentenza n. 146 del 2016 – ha definito come imputabili «alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico»; che, di conseguenza, la procedura di notificazione prefallimentare, tentata attraverso la comunicazione a mezzo PEC e poi presso la casa comunale (nonché, de facto, e ad abundantiam anche presso l’ultima residenza, dove lo stesso non è stato trovato) è immune da censure ed eseguita alla luce di una disposizione di legge (l’art. 15, co. 3, LF) pienamente compatibile con i richiamati parametri costituzionali;”
L’imprenditore che abbia cessato l’attività, quindi, non potrà invocare – se non dopo un anno dalla cessazione stessa – l’illegittimità dell’eventuale notificazione (o tentativo di notificazione) al proprio indirizzo PEC.
A cura di Luca Sileni – Avv.to iscritto all’ordine di Grosseto referente informatico dell’ODA di Grosseto e Segretario del Centro Studi Processo Telematico

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