Pubblicate le regole e le modalità di attuazione delle precompilate IVA
Grazie alla fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, al via la fase sperimentale delle precompilate IVA. Ma come funzionerà il sistema? Come verranno elaborate le precompilate IVA? Chi sono i soggetti coinvolti? Andiamo a esaminare in questo articolo gli aspetti salienti di questa importante innovazione.
Con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021, sono state definite le modalità di attuazione delle precompilate IVA, che consistono nella predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle bozze delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA.
Grazie all’obbligo della fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in via sperimentale e per una limitata platea di contribuenti, dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 saranno introdotte le precompilate IVA, che di certo saranno un ulteriore passo verso una drastica semplificazione fiscale.
Esaminiamo ora nel dettaglio i cinque principali aspetti di questa importante innovazione.
Tempistiche
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021, e per l’anno d’imposta 2022, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti i seguenti documenti:
- bozze dei registri IVA acquisti e vendite, alimentati e costantemente aggiornati con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, mentre per il III trimestre 2021 saranno disponibili dal 13 settembre 2021;
- bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, e quindi la LIPE del III trimestre 2021 sarà disponibile dal 6 novembre 2021.
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, oltre alle bozze dei registri IVA e della LIPE, saranno predisposte anche le bozze della dichiarazione annuale IVA, che saranno messe a diposizione dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, e quindi con riguardo all’anno 2022, sarà disponibile dal 10 febbraio 2023.
Soggetti destinatari
Le precompilate IVA saranno predisposte esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA. Per gli anni 2021 e 2022 sono previste specifiche esclusioni, quali per esempio:
- soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA oppure applicano l’IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate;
- commercianti al minuto che applicano la cosiddetta ventilazione dell’IVA;
- soggetti che erogano prestazioni sanitarie.
Quali dati verranno utilizzati per elaborare le precompilate IVA
Bozze dei registri IVA
Le bozze dei registri IVA verranno elaborate utilizzando i seguenti dati:
- fatture elettroniche emesse, per le quali la data di consegna riportata nella ricevuta di consegna che SDI invia al trasmittente o la data di messa a disposizione in caso di impossibilità di recapito, riportata nella ricevuta di messa a disposizione che lo SDI invia al trasmittente, sia precedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- fatture elettroniche ricevute, che risultino consegnate al cessionario/committente in data antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
- comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, per le quali la data di notifica dell’esito di avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Bozze delle LIPE e della dichiarazione IVA
Oltre ai dati già visti per i registri IVA, le bozze delle LIPE e delle dichiarazioni IVA vengono elaborate utilizzando i seguenti dati:
- comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri;
- LIPE dei trimestri precedenti;
- dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta precedente.
Convalida o integrazione delle bozze elaborate dall’Agenzia delle Entrate
Per i soggetti IVA viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA, se direttamente o tramite intermediario, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, convalidano (qualora le informazioni proposte dall’Agenzia delle Entrate siano complete), oppure integrano, le bozze dei registri IVA predisposte dall’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento al trimestre per il quale i registri IVA sono convalidati o integrati, l’Agenzia delle Entrate elabora la bozza della LIPE, tenendo conto delle eventuali modifiche e/o integrazioni effettuate dal contribuente o dall’intermediario.
Se la convalida o integrazione dei registri IVA è effettuata con riferimento all’intero periodo d’imposta, l’Agenzia delle Entrate elabora la bozza della dichiarazione annuale IVA, tenendo conto delle eventuali modifiche e/o integrazioni effettuate nei registri IVA e nelle LIPE.
Registri tenuti per 15 anni
Qualora i registri IVA siano convalidati o integrati, l’Agenzia delle Entrate provvederà alla loro tenuta mediante memorizzazione con strumenti tecnologici che ne garantiscono l’inalterabilità, fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di riferimento. Sul punto, è utile rammentare che si tratta di una mera memorizzazione e non di una conservazione digitale a norma, secondo le disposizioni di cui al DMEF 17 giugno 2014.