TD16: una procedura adottabile
Molte aziende e studi professionali hanno iniziato a utilizzare il TD16 nei casi di ricezione di fatture elettroniche soggette alla disciplina dell’inversione contabile. Ma quale potrebbe essere una soluzione adottabile? Qual è la tempistica di trasmissione del TD16? Quali sono le eventuali criticità da evitare? In questo articolo andremo a dare una risposta a tutte queste domande.
L’art. 17, comma 6, DPR 633/72, elenca una serie di operazioni soggette alla disciplina dell’inversione contabile, quale per esempio le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione e di installazione di impianti di completamento relativi a edifici, oppure le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, oppure la cessione di gas e di energie elettrica a un soggetto passivo rivenditore.
In tutti questi casi, l’art.17, comma 5, DPR 633/72, prevede che la “La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25”.
Con l’introduzione dal 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica centralizzato gestito direttamente dall’Agenzia delle Entrate, molte aziende hanno gestito le e-fatture di acquisto in inversione contabile seguendo le medesime procedure di quando le fatture erano su carta, e quindi:
- Stampa su carta della fattura elettronica di acquisto;
- Annotazione sulla copia cartacea dell’aliquota e dell’imposta;
- Registrazione della fattura nel registro IVA acquisti entro il mese di ricevimento oppure anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
- Contestuale registrazione del medesimo documento nel registro IVA vendite;
- Conservazione digitale della fattura elettronica di acquisto e conservazione della copia cartacea della medesima fattura con l’annotazione dell’aliquota e dell’imposta.
Premesso che è comunque possibile continuare a utilizzare la suddetta procedura, con le nuove specifiche tecniche del tracciato della fattura elettronica, è possibile digitalizzare il documento ove annotare l’aliquota e l’imposta, inviando al sistema di interscambio un file contrassegnato con il codice TD16 (Integrazione fattura reverse charge interno).
Prima di esaminare come potrebbe svolgersi la produzione e la trasmissione del documento TD16, vanno rilevati almeno tre aspetti:
- l’utilizzo del documento TD16 è una facoltà e non un obbligo, e qualora trasmesso andrà ad alimentare in modo puntuale le bozze dei registri IVA acquisti e vendite, diversamente si dovrà intervenire manualmente per integrare le informazioni mancanti;
- il documento TD16 non è una fattura, ma un documento rilevante ai fini fiscali che consente di comunicare al sistema di interscambio le informazioni riguardanti le operazioni soggette alla disciplina del reverse charge;
- il documento TD16 può essere firmato digitalmente, e quindi, così come per le fatture elettroniche, è sempre possibile inoltrare un TD16 non firmato digitalmente.
Passando a esaminare una possibile procedura adottabile riguardante per esempio la produzione e trasmissione del documento TD16 inerente la prestazione ricevuta da un’impresa di pulizie, questa può essere riassunta nelle seguenti 5 fasi:
- Ricezione della fattura elettronica TD01 dal sistema di interscambio, riportante nel campo <Natura> il codice N6.7 (inversione contabile – Prestazioni comparto edile e settori connessi);
- Registrazione nel sistema contabile della fattura con indicazione di aliquota e imposta, che sarà annotata nel registro IVA degli acquisti (o apposito sezionale), e da eseguirsi entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese;
- Contestuale registrazione, eseguita automaticamente dal sistema contabile, della medesima fattura nel registro IVA delle fatture di vendita (o apposito sezionale);
- A seguito della doppia registrazione eseguita nel registro degli acquisti e delle vendite, produzione da parte del sistema contabile del documento TD16 che riporterà, oltre all’imponibile e all’imposta, anche le seguenti informazioni:
- nel campo <CedentePrestatore> i dati del fornitore, cioè dell’impresa di pulizie;
- nel campo <CessionarioCommittente> il soggetto IVA che ha ricevuto la prestazione e che si accinge a trasmettere il documento TD16;
- nel campo <Data>, la data di ricezione dal sistema di interscambio della fattura reverse charge oppure una data ricadente nel mese di ricezione;
- nel campo <Numero>, il numero del documento progressivo attribuito nel registro IVA vendite (o apposito sezionale);
- nel campo <DatiFattureCollegate> il codice IDSdI reperibile nel file metadati pervenuto dal sistema di interscambio (codice alfanumerico che può raggiungere 36 caratteri), oppure il numero e la data della fattura originale se cartacea;
- Trasmissione del documento TD16 al sistema di interscambio, possibilmente entro la fine del mese indicato nel campo <Data>.
Da rilevare infine che è opportuno considerare ulteriori tre aspetti:
- In caso di ricezione dal fornitore di una nota di credito (TD04), si dovrà trasmettere un TD16 con segno negativo;
- È sempre possibile non inserire nel campo <DatiFattureCollegate> il codice IDSdI della fattura elettronica ma inserire il numero e la data della fattura; in questo caso le precompilate IVA non saranno alimentate correttamente, e si dovrà intervenire a rettificare le bozze dei registri IVA acquisti e vendite;
- È possibile utilizzare il documento TD16 anche con riguardo alle fatture cartacee.