Lavoro e HR

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Incentivo occupazione giovani e norme comunitarie

L’incentivo per l’occupazione dei giovani di cui al decreto direttoriale 2 dicembre 2016, prot. 39/394, è erogato a condizione che siano rispettate, oltre che le regole del decreto e altre di fonte nazionale, anche alcune norme dell’Unione Europea. L’art. 4 dispone che l’incentivo è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’art. 32 del Regolamento UE n. 651/2014. Secondo il comma 2 di tale norma, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali in un periodo massimo di 12 mesi successivi all’assunzione di un lavoratore svantaggiato; se il dipendente è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali per un periodo massimo di 24 mesi successivi all’assunzione.
 
Va poi ricordato che, ai sensi dell’art. 5, gli incentivi previsti dal decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della UE agli aiuti “de minimis”.
 
Invece, se la fruizione avviene oltre i limiti del regime “de minimis”, vale quanto precisato nella tabella che segue.
 

FATTISPECIE OBBLIGHI CONDIZIONI
Incremento occupazionale L’incentivo può essere fruito se l’assunzione del giovane comporta un incremento occupazionale netto Il requisito dell’incremento occupazionale netto non occorre per i casi in cui i posti si sono resi vacanti per dimissioni volontarie; invalidità; pensionamento per limiti d’età; riduzione volontaria dell’orario o  recesso per giusta causa (esclusi i licenziamenti per riduzione di personale).
Con tale termine si intende l’aumento netto dei dipendenti dello stabilimento sulla media di un periodo di riferimento; i posti soppressi vanno dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, part time o stagionali si calcola considerando le frazioni di ULA. L’incremento netto è da intendersi come aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
Giovani tra i 25 e i 29 anni di età In aggiunta all’incremento occupazionale netto Almeno 1 di queste condizioni del giovane: a) senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; b) privo di diploma di istruzione secondaria di 2° grado o qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; c) conclusa la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non aver ancora ottenuto il 1° impiego regolarmente retribuito; d) assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, e appartenga al genere sottorappresentato.

 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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