Lavoro e HR

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Regole ad hoc per il recesso con l’apprendista in mobilità o in disoccupazione

Ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, assunti senza limiti di età con il contratto di apprendistato professionalizzante per la loro qualificazione o riqualificazione professionale, si applicano, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali.
 
L’articolo 42, comma 4, stabilisce che, al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile (recesso dal contratto a tempo indeterminato dando il preavviso alla controparte o erogando l’indennità sostitutiva nella misura prevista dal contratto collettivo), con preavviso decorrente dal medesimo termine: durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
Invece, se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In pratica, la situazione è quella rappresentata nella tabella che segue.
 

COSÌ IL RECESSO DAL CONTRATTO DI APPRENDISTATO NELLE DIVERSE IPOTESI
Momento
del recesso
Apprendistato ordinario Apprendistato
dalla mobilità
Apprendistato dalla disoccupazione
Durante il periodo di prova Sempre possibile Sempre possibile Sempre possibile
Durante il periodo formativo Giusta causa o giustificato motivo Giusta causa o giustificato motivo Giusta causa o giustificato motivo
Al termine
del periodo formativo
Si, dando solamente
il preavviso
Giusta causa o giustificato motivo Giusta causa o giustificato motivo
Dopo la stabilizzazione Giusta causa o giustificato motivo Giusta causa o giustificato motivo Giusta causa o giustificato motivo

 
Va infine ricordato che, in tutti i casi di:

a) nuova assunzione con contratto di apprendistato di qualunque tipologia;

b) conversione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato (si tratta della cd. “stabilizzazione”, o conferma in servizio al termine del periodo formativo);

avvenute a partire dal 7 marzo 2015 in poi, si applicano le nuove disposizioni in materia di licenziamento contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, che ha introdotto e disciplina il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.

 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.
 

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