Lavoro e HR

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TFR in busta paga: le istruzioni Inps

La legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma da 26 a 34) ha previsto, in via sperimentale, per i periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per il lavoratore dipendente del settore privato di richiedere, in maniera irrevocabile sino al 30 giugno 2018, l’erogazione della quota maturanda del TFR in busta paga (denominata QU.IR.). All’emanazione del DPCM 20 febbraio 2015, n. 29, che contiene le norme di attuazione della norma, si sono aggiunte le indicazioni fornite dall’Inps con la circolare n. 82 del 23 aprile 2015, che completano il quadro. Data l’importanza della questione, evidenziamo di seguito i contenuti più rilevanti della circolare.
Il diritto vale per tutti gli occupati da un datore di lavoro privato da almeno 6 mesi, tranne:
a. dipendenti domestici;
b. tutti i lavoratori dipendenti dell’agricoltura, siano essi operai, impiegati, dirigenti ecc.;
c. dipendenti per i quali la legge o il CCNL, anche con rinvio al contratto di secondo livello, prevedono la corresponsione periodica o l’accantonamento del TFR presso terzi: marittimi componenti gli equipaggi delle navi; lavoratori dell’edilizia; dipendenti delle società esercenti la riscossione delle imposte dirette; lavoratori iscritti al Fondo dazieri;
d. dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
e. dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis della Legge fallimentare;
f. dipendenti da datori che abbiano iscritto nel Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all’art. 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;
g. lavoratori delle unità produttive in cui siano in atto interventi di cassa integrazione straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria;
h. lavoratori dipendenti da datori che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ex art. 7, della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
i.  dipendenti che hanno utilizzato il TFR come garanzia di contratti di finanziamento, almeno fino a quando il mutuante non notifica l’estinzione del credito oggetto di finanziamento.
Nessun problema si pone, invece, per chi aderito alle forme pensionistiche complementari o per coloro i quali il TFR è versato al Fondo di Tesoreria.
Nota bene: Se il lavoratore cambia datore di lavoro, l’anzianità di servizio si azzera e la domanda precedente decade. A tale regola fa eccezione il caso in cui vi sia la cessione del contratto di lavoro o vi sia cessione d’azienda o di ramo di azienda ex art. 2112 del codice civile. Nei 6 mesi di anzianità minima si computano anche le assenze per infortunio, malattia, gravidanza e puerperio.
La QU.I.R. viene erogata al netto dello 0,50% (se dovuto), non è imponibile ai fini previdenziali ma entra nel calcolo dell’Irpef.
Richiesta e liquidazione della Qu.I.R.
Il lavoratore può chiedere la quota maturanda del TFR presentando al datore la domanda redatta con il modello allegato al DPCM. A questo punto, se sussistono le condizioni di legge, la liquidazione della Qu.I.R. opera dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e sino al 30 giugno 2018 (o prima se cessa il rapporto di lavoro), a partire dalla busta paga:
a) del mese successivo a quello dell’istanza, se il datore non ricorre al Finanziamento;
b) del 4° mese successivo a quello dell’istanza nel caso contrario.
Quir Sistemiamolitalia
Accesso al Finanziamento
I datori con meno di 50 dipendenti (media annuale dei lavoratori nel 2014) e che non sono tenuti a versare il TFR al Fondo di Tesoreria, possono accedere a un apposito finanziamento erogato dagli intermediari aderenti all’accordo-quadro stipulato fra i Ministeri del Lavoro e dell’Economia e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI); il tasso di interesse applicato al finanziamento, comprensivo di ogni eventuale onere non può essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR.
Nota bene Per i datori che iniziano l’attività nel 2015 o negli anni successivi, il calcolo della media dei lavoratori va fatto con riferimento all’anno civile di inizio attività: per essi il ricorso al finanziamento con garanzia sarà possibile a partire dall’anno successivo a quello di avvio dell’attività (esempio: nel 2016 per chi inizia l’attività nel 2015).
Per accedere al finanziamento, i datori di lavoro devono chiedere all’Inps la certificazione delle informazioni necessarie tramite il modulo di istanza on-line “Qu.I.R.”, disponibile nell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito www.inps.it. Entro 30 giorni dalla richiesta, se sussistono le condizioni, l’Inpsrilascia una certificazione con esito positivo in capo alla posizione contributiva (matricola) del datore.
L’insussistenza delle altre condizioni preclusive (procedure concorsuali in atto, accordi di ristrutturazione del debito ecc.) è attestata dal datore, anche producendo all’Intermediario la visura camerale e l’ulteriore documentazione utile.
A questo punto, il datore stipula il contratto di finanziamento con l’intermediario con la costituzione del privilegio speciale sui propri beni mobili. L’intermediario comunica tempestivamente all’Inps la concessione del finanziamento e la decorrenza, utilizzando l’apposita piattaforma elettronica predisposta dall’Istituto.
In base a quanto dichiarato dal datore nell’UniEmens, l’Inps, entro 60 giorni dal 1° giorno del mese successivo a quello di competenza della maturazione della Qu.I.R., certifica all’intermediario che ha concesso il finanziamento la misura della Qu.I.R. Esempio:  Entro il 30 settembre 2015, l’Inps comunica all’intermediario la Qu.I.R. maturata in luglio 2015, da erogare con le competenze di ottobre 2015. In assenza di denunce contributive o della valorizzazione dell’elemento <QUIRFinMaturata> il finanziamento è sospeso.
Rimborso del finanziamento con garanzia
Entro il 30 ottobre 2018 il datore di lavoro mutuatario deve rimborsare il del finanziamento assistito da garanzia; in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento vige l’obbligo di rimborso anticipato del finanziamento: in questi casi l’intermediario presenta subito al datore la richiesta di rimborso per il finanziamento usato per corrispondere la Qu.I.R. al lavoratore cessato, comprensiva di interessi.
Esempio Nel caso di risoluzione del rapporto il 18 maggio 2016,  il datore, erogherà le quote di Qu.I.R. maturate a marzo e aprile 2016 con il finanziamento in essere, e con risorse proprie, la quota della Qu.I.R. di maggio 2016.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore
 
 

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