Lavoro e HR

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Agevolazioni contributive ad hoc nel “decreto agosto”

Il decreto legge n. 104/2020, entrato in vigore nel bel mezzo delle ferie estive, prevede ben quattro nuovi esoneri contributivi che riguardano: le aziende che non ricorrono alle integrazioni salariali, le nuove assunzioni a tempo indeterminato, le assunzioni a termine nel settore del turismo e degli stabilimenti termali nonché, infine, i datori di lavoro del Sud.

Nel cd. “decreto agosto”, ossia nel decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, non vi sono solo alcune importanti novità per quanto concerne le integrazioni salariali, la disciplina dei licenziamenti e dei contratti a termine: infatti gli articoli 3, 6, 7, e 27, contengono norme che introducono nuovi incentivi, in particolare per il datore che assume dal 15 agosto in poi.

Aziende che non richiedono cassa integrazione (art. 3)

Per fronteggiare l’emergenza COVID-19, ai datori privati che non chiedono i trattamenti di cui all’art. 1 del D.L. n. 104 (nuovi trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIGD) e che hanno già fruito, a maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (legge n. 27/2020), spetta l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite a maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero vale anche per i datori che hanno chiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. n. 18/2020, collocati, anche in parte, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

Licenziamento

Al datore che beneficia dell’esonero si applica il divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo: un’eventuale violazione comporta la revoca retroattiva dall’esonero e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento già previsti, nei limiti dei contributi dovuti. Infine, il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza COVID-19» e nei suoi limiti e condizioni. L’efficacia delle disposizioni in esame è subordinata, ex art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento della UE, all’autorizzazione della Commissione europea.

Assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori che assumono, dal 15 agosto 2020 in poi, dipendenti a tempo indeterminato (esclusi contratti di apprendistato e di lavoro domestico nonché il settore agricolo), nel limite di spesa previsto è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi dall’assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile, e quindi pari a un massimo di 671,67 euro al mese.

L’esonero di cui sopra è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto a termine in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 15 agosto in poi, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Si faccia attenzione al fatto che dall’esonero  – il quale non richiede alcuna autorizzazione della UE – sono espressamente esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione nella medesima impresa.

Assunzioni a termine: turismo e stabilimenti termali (art. 7)

L’esonero di cui appena sopra, ossia quello di cui all’art. 6 del D.L. n. 104/2020 è riconosciuto con le stesse modalità e nel medesimo arco temporale per il solo periodo dei contratti stipulati e comunque fino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a termine o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In pratica, a favore dei datori che assumono dal 15 agosto al 31 dicembre 2020 – esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico – ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, opera l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 3 mesi dall’assunzione, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (per 3 mesi, l’importo è di 2.015 euro).

Se tali contratti vengono convertiti a tempo indeterminato si applica l’art. 6, co. 3, e quindi l’esonero spetta per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un importo di esonero di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (quindi, il beneficio ammonta a 4.030 euro). Anche in questo caso, però, occorre l’autorizzazione della Commissione europea

Decontribuzione Sud (Art. 27)

La nuova norma ha lo scopo di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree già caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e vuole garantire la tutela dei livelli occupazionali. Ebbene, a favore dei datori privati, esclusi il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico, per i rapporti subordinati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un:

  • prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75 e il 90%; e
  • tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;

opera l’esonero pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti. L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, su autorizzazione della Commissione europea.

Inoltre, per favorire la riduzione dei divari territoriali, con DPCM, entro il 30 novembre 2020 sono individuati le modalità e il riferimento a indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per definire le misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per gli anni 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

AZIENDE CHE NON CHIEDONO CASSA INTEGRAZIONE (ART. 3)

Condizioni Esclusi Bonus Scadenza
CIG già fruita a maggio e giugno 2020 Datori agricoli Esonero fino a 4 mesi: max il doppio delle ore CIG fruite in maggio e giugno 2020, applicato sui mesi * Fruizione entro 31 dicembre 2020

ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO (ART. 6)

Condizioni Esclusi Bonus Scadenza
Assunzioni e trasformazioni da CTD a tempo indeterminato Agricoli, apprendisti e domestici Eccetto ex dipendenti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti, esonero totale per 6 mesi, massimo 8.060 annui, riparametrato a mesi * Assunzione entro il 31 dicembre 2020

ASSUNZIONI A TERMINE: TURISMO E TERME (ART. 7)

Condizioni Esclusi Bonus Scadenza
CTD e stagionali Quelli di cui all’art. 6 Esonero totale fino a 3 mesi, max 8.060 annui, riparametrati sui mesi * Assunzione entro 31 dicembre 2020
Conversione
a TI
Quelli di cui all’art. 6 Esonero totale 6 mesi, massimo 8.060 annui, parametrati su mesi * Conversione entro 31 dicembre 2020

DECONTRIBUZIONE SUD (ART. 27)

Condizioni Esclusi Bonus Scadenza
Lavoro in regioni con PIL e tasso occupati Agricoli e domestici Riduzione contributi del 30% dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 31 dicembre 2020
* L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
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