Apprendistato di alta formazione e ricerca
L’apprendistato cd. di III livello è disciplinato dall’art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015, e riguarda i soggetti di età tra i 18 e i 29 anni con diploma di istruzione secondaria superiore o professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o dal diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.
Il contratto è volto a conseguire titoli di studio universitari e di alta formazione, inclusi dottorati di ricerca o diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici; o a svolgere attività di ricerca o il praticantato per le professioni ordinistiche.
Il datore interessato all’apprendistato di alta formazione e ricerca deve sottoscrivere un protocollo con l’ente formativo o di ricerca a cui il giovane è iscritto, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a suo carico.
La retribuzione è quella stabilita dagli accordi interconfederali e, salve diverse previsioni dei contratti collettivi, per le ore in cui il giovane è impegnato nella formazione presso l’ente non spetta nulla, per quelle presso il datore spetta il 10%. La contribuzione si calcola sulle retribuzioni corrisposte: per i periodi non retribuiti non spetta la contribuzione figurativa.
Il regime contributivo è quello previsto, in via generale, dall’art. 42, co. 6, del D.Lgs. n. 81/2015 (cfr. tabella). A tali aliquote va aggiunta quella per la NASpI (1,31%), e il contributo integrativo per l’assicurazione contro la disoccupazione (0,30%) della retribuzione.
Numero dipendenti | 1° – 12° mese | 13° – 24° mese | Oltre il 24° mese |
Fino a 9 | 1,50% | 3,00% | 10,00% |
Da 10 in su | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore