Assunzione di apprendisti in costanza di contratti di solidarietà difensivi
Il Ministero del lavoro è stato interrogato sulla possibilità di assumente apprendisti nel caso in cui l’impresa abbia in corso un contratto di solidarietà difensiva: tale contratto, dopo la modifica degli ammortizzatori sociali di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, costituisce una specifica causale del trattamento di integrazione salariale straordinaria, ed è fondato su un accordo stipulato con le organizzazioni sindacali più rappresentative) nel quale, per evitare la riduzione degli organici o la dichiarazione di esubero del personale, si concorda la riduzione dell’orario di lavoro per il personale interessato.
Ebbene, nel fornire i chiarimenti richiesti, il Ministero, nella Nota 11 agosto 2016, n. 21, ha anzitutto ricordato che l’art. 4 del D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033, già prevede la possibilità di fronteggiare sopravvenute e temporanee esigenze di maggior lavoro, limitando la riduzione dell’orario di lavoro del personale interessato rispetto a quanto originariamente pattuito, in base a un’espressa previsione del contratto di solidarietà.
Tuttavia, ove tali esigenze di maggior lavoro possano essere soddisfatte solo da lavoratori con mansioni non disponibili in organico, la cui assunzione sia funzionale anche al superamento della condizione di difficoltà che ha dato causa all’intervento di integrazione salariale, è possibile procedere a nuove assunzioni in costanza di solidarietà difensiva – anche con l’attivazione del contratto di apprendistato – sempre che si riscontrino i requisiti di legge.
In particolare, va rispettato il rapporto che deve sussistere, tra apprendisti e maestranze specializzate e qualificate, e a condizione che il datore di lavoro o i suoi dipendenti abbiano l’esperienza e le competenze necessarie a garantire che l’apprendista riceva una formazione adeguata rispetto alle finalità dell’apprendistato.
Quanti apprendisti si possono assumere * | |
Datore di lavoro con 0, 1, 2 o 3 dipendenti già qualificati | 3 apprendisti, anche mediante il contratto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato |
Datore di lavoro da 4 a 9 dipendenti già qualificati | 1 apprendista per ogni lavoratore qualificato, anche mediante la somministrazione a tempo indeterminato: quindi da 4 a 9 |
Datore di lavoro con almeno 10 dipendenti già qualificati | 3 apprendisti per ogni lavoratore qualificato, anche mediante il contratto di somministrazione a tempo indeterminato |
* E’ sempre esclusa la somministrazione a termine; per le imprese artigiane si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. |
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.