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Assunzione di disabili: le modifiche del decreto correttivo

Il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, entrato in vigore l’8 ottobre scorso, che contiene le modifiche a numerosi altri decreti legislativi emanati lo scorso anno nell’ambito di quel pacchetto di provvedimenti normativi che è comunemente noto come Jobs Act, non si occupa solo di integrazioni salariali, dimissioni, apprendistato e lavoro accessorio ma, all’articolo 5, comma 1, introduce alcune disposizioni che intervengono su quanto già previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, ossia la norma che disciplina il diritto al lavoro dei disabili.
 
Ebbene, l’articolo 3 (Assunzioni obbligatorie e quote di riserva) della legge n. 68/1999, dispone che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie dei lavoratori disabili nella seguente misura:
a) 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
 
Nota Bene Fino a tutto il 31 dicembre 2016, per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo di assunzione di 1 lavoratore disabile si applica “solo in caso di nuove assunzioni”.
In base a quanto previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, tale disposizione viene abrogata con decorrenza dal 1° gennaio 2017: da tale data, quindi, il datore avente da 15 a 35 dipendenti sarà comunque tenuto a occupare almeno 1 disabile.
 
Diventa quindi fondamentale anzitutto stabilire i criteri di computo dell’organico aziendale, per capire in quale “fascia numerica” si colloca il datore di lavoro, onde rispettare appieno gli obblighi di legge: a questo proposito si veda la tabella che segue.
 

COME SI CONTA L’ORGANICO AI FINI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO (1)(Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità)
Lavoratore SI/NO Fonte
Dirigenti NO Art. 4, L. n. 68/1999
Quadri assunti a tempo pieno e indeterminato SI Art. 4, L. n. 68/1999
Impiegati assunti a tempo pieno e indeterminato SI Art. 4, L. n. 68/1999
Operai assunti a tempo pieno e indeterminato SI Art. 4, L. n. 68/1999
Lavoratori disabili occupati ai sensi della L. n. 68/1999 NO Art. 4, L. n. 68/1999
Assunti a termine con contratto di durata fino a 6 mesi NO Art. 4, L. n. 68/1999
Assunti a termine con contratto di durata oltre 6 mesi (2) SI Art. 4, L. n. 68/1999
Soci delle cooperative di produzione e lavoro NO Art. 4, L. n. 68/1999
Lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero (per la durata di tale attività) NO Art. 4, L. n. 68/1999
Soggetti impegnati in lavori socialmente utili NO Art. 4, L. n. 68/1999
Lavoratori a domicilio NO Art. 4, L. n. 68/1999
Operai, Impiegati e Quadri assunti a tempo parziale e indeterminato (3) SI Art. 4, L. n. 68/1999
Lavoratori somministrati (con riferimento all’organico complessivo dell’utilizzatore) NO Art. 34, D.Lgs. n. 81/2015
Apprendisti (tutte le tipologie) NO Art. 47, D.Lgs. n. 81/2015
In telelavoro per esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, in forza di accordi collettivi NO Art. 23, D.Lgs. n. 80/2015
(1) Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e riabilitazione, la quota di riserva si computa solo con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. Gli obblighi sono altresì sospesi per le imprese che attuano CIGS o una procedura di mobilità.
(2) Ai fini della determinazione della durata effettiva del contratto vanno inclusi proroghe e prosecuzioni.
(3) Si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.

Detto quindi come contare l’organico, va evidenziato che il decreto correttivo introduce alcune importanti modifiche alla legge n. 68/1999, che riguardano:
1) l’articolo 4, comma 3-bis, in base al quale è previsto il computo nella quota di riserva dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui essi abbiano una “riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento” (la norma previgente richiedeva che tale riduzione fosse “superiore” al 60 per cento), o minorazioni ascritte dalla I alla VI categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti;
2) l’articolo 15, comma 4, il quale dispone che, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota d’obbligo di cui sopra, il datore di lavoro è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di una somma pari non più a euro 62,77 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata, ma ben più alta, e cioè pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis. Tale norma stabilisce in 30,64 euro (per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato) la misura del contributo esonerativo per i datori privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille (cfr. tabella).
 

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI ASSUNZIONE: COSÌ LA SANZIONE GIORNALIERA
Vecchia misura: 62,77 euro al giorno per ogni lavoratore disabile non occupato Nuova misura: 153,20 euro al giorno per ogni lavoratore disabile non occupato *
* Ne deriva che 1 mese di scopertura, avendo a riferimento un periodo di 22 giorni, comporta a carico del datore di lavoro inadempiente il versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di poco più di 3.370 euro.

 
3) il nuovo comma 4-bis dell’articolo 15. Tale disposizione stabilisce che, per la  violazione di cui al comma 4 (ossia quella relativa all’obbligo di assumere disabili), si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. La diffida prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilita? avviata dagli uffici (sull’istituto della diffida si veda l’intervento ad hoc).
 
Infine, viene modificato anche il comma 5 dell’articolo 15, il quale ora dispone che gli importi delle sanzioni amministrative previste per l’omessa richiesta di avviamento sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.

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