Assunzione in apprendistato anche per lavoratori in mobilità e disoccupati
Ampliando la portata della disposizione previgente, l’articolo 47 del D.Lgs. n. 81/2015, prevede che, per la loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, non solo i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ma anche coloro che percepiscono un trattamento di disoccupazione.
Tali assunzioni in apprendistato professionalizzante sono agevolate – per i soli lavoratori in mobilità – con un duplice incentivo a favore del datore di lavoro, il quale, in caso di assunzione a tempo indeterminato (e l’apprendistato proprio ha tale natura):
a) per ogni lavoratore in mobilità, per i primi 18 mesi, versa solo la contribuzione prevista per gli apprendisti, ossia il 10%;
b) in caso di assunzione a tempo pieno gode, per ogni mensilità di retribuzione erogata, di un contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Tale contributo viene erogato per 12 mesi, aumentati a 24 per i lavoratori di età superiore a 50 anni; con un massimo pari a 36 mesi per le aree ad alto tasso di disoccupazione appositamente individuate.
Infine, tanto per i lavoratori assunti dalla mobilità quanto per i beneficiari di un trattamento di disoccupazione, non è possibile recedere dal contratto al termine del periodo formativo semplicemente dando il preavviso, come avviene nella generalità dei casi, ma, poiché si applicano “le disposizioni in materia di licenziamenti individuali”, occorre che il datore di lavoro dimostri la giusta causa ovvero il giustificato motivo, oggettivo o soggettivo.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.