Lavoro e HR

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Assunzioni congiunte in agricoltura

In relazione a contratti di rete e codatorialità, non possono non essere ricordate le particolari disposizioni che l’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha introdotto con specifico riguardo al settore dell’agricoltura.
 
Ebbene, tale norma (ai co. 3-bis e seguenti) dispone che è possibile procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende, nelle seguenti ipotesi:

a) imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo (il riferimento è ai gruppi di impresa, individuati ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74);

b) imprese agricole riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il 3° grado;

c) imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40% di esse sono imprese agricole.

 
Come previsto dalla norma in esame, con apposito decreto ministeriale (si veda il D.M. 27 marzo 2014), sono state definite le modalità operative per la comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura, individuando i soggetti tenuti a effettuarle (il modello è stato denominato “UNILAVCong”)
 
Infine, in base a quanto previsto dal co. 3-quinquies, i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge, che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dalle norme sopra esposte.
 
 
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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