Assunzioni congiunte in agricoltura
Più flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo grazie alla possibilità di procedere all’assunzione congiunta di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le diverse aziende: lo prevede l’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal decreto legge n. 76/2013.
La norma citata, che si occupa più in generale dei gruppi di impresa, infatti, ai comma da 3 bis a 3 quinquies, dispone che possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende:
- le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di impresa;
- le imprese agricole riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
- le imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.
L’articolo 31, mentre demandava a un apposito decreto del Ministro del lavoro il compito di definire le modalità con le quali procedere alle assunzioni congiunte, ha poi previsto che i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi di cui sopra. All’indomani dell’emanazione della norma, il Ministero del lavoro (si veda la circolare 29 agosto 2013, n. 35) ha infatti subito evidenziato che l’assunzione congiunta di lavoratori comporta, secondo la nuova disposizione, una responsabilità solidale per quanto riguarda le “obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato”.
Il previsto decreto attuativo – che ha introdotto le modalità operative per effettuare le assunzioni congiunte nel settore dell’agricoltura – è stato emanato il 27 marzo 2014, anche se la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è avvenuta solamente qualche mese dopo, e precisamente in data 11 agosto 2014: il decreto è entrato in vigore il 10 settembre 2014.
Tale norma prevede che le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente sono effettuate al Centro per l’impiego ove è ubicata la sede di lavoro tramite il modello Unilav. Per quanto concerne i soggetti abilitati, si veda la tabella che segue.
A distanza di qualche mese, il Ministero ha quindi emanato un nuovo decreto (si tratta del D.M. 28 novembre 2014, n. 85) contenente le modalità trasmissione delle comunicazioni, con il quale è stato introdotto il nuovo modulo “UniLav-assunzionicongiunte”, disponibile nella sezione “adempimenti” del portale “Cliclavoro” (www.cliclavoro.qov.it). Tale decreto è entrato in vigore il 7 gennaio 2015.
Come evidenziato poco dopo dallo stesso Ministero (si veda la Nota del 4 dicembre), nel nuovo modello “UNILAVCong” – che consente ai “datori di lavoro” e ai “soggetti abilitati” di inviare comunicazioni di assunzione, trasformazione, cessazione, proroga di lavoratori dipendenti utilizzati congiuntamente da più datori di lavoro – la novità più importante consiste nella nuova sezione “Altri datori di lavoro” che consente di indicare un numero variabile di datori di lavoro. Altre novità sono l’introduzione, per ciascun datore di lavoro, del “Codice CIDA” rilasciato dall’Inps e l’inserimento del luogo di conservazione del contratto. Va notato che le comunicazioni inviate da parte dei datori di lavoro verranno messe a disposizione dell’Inps e delle regioni.
Lo stesso Ministero del lavoro è recentissimamente tornato sull’argomento fornendo, con la Lettera circolare del 6 maggio 2015, ulteriori indicazioni operative per quanto concerne gli adempimenti amministrativi.
In questo documento si ricorda che le imprese agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativa, possono procedere all’assunzione congiunta di lavoratori dipendenti “per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende”, sempre che le stesse presentino uno dei seguenti requisiti:
a) appartenenza allo stesso gruppo di imprese;
b) riconducibilità al medesimo assetto proprietario;
c) riconducibilità a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, ovvero aver stipulato un contratto di rete quando almeno il 50% delle imprese siano qualificabili come imprese agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile (il comma 1 qualifica come imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).
Il Ministero ha anche precisato che, in conseguenza dell’assunzione congiunta, il lavoratore instaura un rapporto di lavoro con una pluralità di datori, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale e che, nelle ipotesi di coassunzione, i datori rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto instaurato. Il chiarimento più importante riguarda il fatto che, una volta individuati i soggetti tenuti a effettuare le comunicazioni obbligatorie di assunzione (si veda in proposito la tabella riportata poco più sopra), a quegli stessi soggetti si deve fare riferimento anche per quanto concerne gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro in agricoltura, tra i quali le scritturazioni sul libro unico del lavoro, l’elaborazione dei prospetti paga, nonché l’invio dei modelli Uniemens.
Tali conclusioni sono state infine condivise anche dall’Inps nel messaggio n. 3324 del 15 maggio 2015. A questo punto il quadro normativo e applicativo è definito e non resta quindi che auspicare che l’istituto decolli contribuendo al rilancio e al consolidamento del settore agroalimentare che costituisce uno degli asset fondamentali del nostro Paese.
Norme e circolari di riferimento
- Articolo 31, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
- Ministero del Lavoro, circolare 29 agosto 2013, n. 35
- Ministero del Lavoro, decreto 27 marzo 2014
- Ministero del Lavoro, decreto 28 novembre 2014, n. 85
- Ministero del Lavoro, Nota 4 dicembre 2014, prot. n. 33/0001471
- Ministero del Lavoro, Lettera circolare 6 maggio 2015, prot. n. 37/0007671
- Inps, messaggio 15 maggio 2015, n. 3324
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore