Lavoro e HR

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Astensione solo dopo il parto nella Gestione separata

L’Inps, nella circolare 12 dicembre 2019, n. 148, ha precisato che la facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo il parto vale anche per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata. Infatti, l’art. 64 del D.Lgs. n. 151/2001 dispone che la tutela della maternità per le iscritte alla Gestione separata (di seguisto GS) avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente.

Per le iscritte alla GS, l’indennità di maternità spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall’attività, pertanto la facoltà in esame è opzionabile dalle sole lavoratrici iscritte alla GS che vogliano astenersi dal lavoro: esse devono consegnare al committente (e non all’Inps) la documentazione medica prevista, acquisita nel 7° mese di gestazione.

Invece, per l’erogazione dell’indennità, le lavoratrici devono comunicare all’Inps, prima che inizi l’8° mese di gravidanza, la scelta di astenersi dal lavoro solo dopo il parto ed entro i 5 mesi successivi, per consentire l’individuazione del periodo di riferimento in cui verificare la sussistenza del requisito contributivo richiesto per la prestazione, che coincide con i 12 mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata. Se, prima del parto, vi è un periodo di malattia, si applicano le indicazioni della circolare n. 148/2019.

Infine, in caso di morte, grave infermità della madre, abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre, al lavoratore iscritto alla GS spetta l’indennità di paternità per tutto il periodo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, anche se questa si era avvalsa della facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo il parto e nei 5 mesi dopo.

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