Cassa integrazione ordinaria: le indicazioni Inps
Tra le molte novità previste dalle norme attuative del Jobs Act, grande importanza assumono le modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (entrato in vigore il 24 settembre scorso), che contiene disposizioni per il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. A tale proposito l’Inps – con la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 – ha fornito numerosi chiarimenti con riguardo ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria.
Premesso che l’Istituto si è riservato di fornire ulteriori indicazioni per quanto riguarda i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, nonché le modalità di conguaglio della contribuzione dovuta nei mesi decorsi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, riepiloghiamo le disposizioni che valgono per tutti gli altri lavoratori interessati.
Lavoratori beneficiari e requisiti soggettivi – I trattamenti di CIGO e CIGS possono essere concessi ai lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante, purché alla data di presentazione della domanda di concessione essi abbiano un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva. Sono invece esclusi i dirigenti; i lavoratori a domicilio; i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Anzianità di effettivo lavoro – Come anticipato appena sopra, l’integrazione ordinaria spetta a condizione che vi sia, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di “effettivo lavoro” (intesa come giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria) di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda. A tal fine sono computabili: i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni e maternità obbligatoria; il periodo trascorso presso l’imprenditore alienante nel caso di trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ.; il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata laddove egli, nel corso dell’appalto, passi alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto. Fanno eccezione le domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, comprese le imprese industriali dell’edilizia e affini e quelle industriali di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, per le viene escluso il requisito dei 90 giorni di anzianità.
Misura delle integrazioni salariali – Il trattamento di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale. La norma prevede che gli importi per l’anno 2015 (cfr. tabella che segue) e la retribuzione di riferimento dal 2016 sono aumentati in misura del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
Durata massima complessiva – Per ogni unità produttiva, la somma dei trattamenti di CIGO e CIGS non può superare i 24 mesi in un quinquennio mobile; per il calcolo della durata massima i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015 si computano per la sola parte del periodo autorizzato dopo tale data. Per controllare il limite nell’ambito del quinquennio “mobile” si considererà la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valuteranno le 259 settimane precedenti (cosiddetto quinquennio mobile): se in tale arco temporale saranno già state autorizzate 104 settimane (pari a 24 mesi) non potrà essere riconosciuto il trattamento, fermo che la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà è computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
Esempi: 12 mesi di CIGO+12 mesi di CIGS (es. riorganizzazione): ok 24 mesi; 12 mesi di CIGO+24 mesi di CDS (Contratto di Solidarietà): ok 36 mesi; 12 mesi di CIGS (es. crisi)+24 mesi di CDS: ok 36 mesi; 36 mesi di CDS: ok; 6 mesi di CIGO+12 mesi di CDS: possibili altri 12 mesi di CIGS oppure altri 18 mesi di CDS.
Mentre per la contribuzione addizionale si rimanda al testo della circolare, e in particolare al punto 1.5, viene confermato che i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa la CIGO danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa e sono utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la relativa misura (per tali periodi la contribuzione figurativa si calcola sulla base della retribuzione globale cui si riferisce l’integrazione).
Modalità di erogazione e termine per i conguagli e il rimborso – Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. L’impresa provvederà a porre a conguaglio l’importo anticipato nella denuncia contributiva mensile. Per i trattamenti richiesti dal 24 settembre 2015 o, se richiesti prima, non ancora conclusi entro tale data, è stato introdotto un termine di decadenza di 6 mesi, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione (per “provvedimento di concessione” si intende la delibera dell’Inps territorialmente competente) se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione UNIEMENS) o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori. Nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa che ha richiesto la CIGO, la sede Inps può autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante.
Altre disposizioni – Premesso che la nuova disciplina vale per i trattamenti richiesti dal 24 settembre 2015, ne deriva che essa si applica a tutte le domande di CIGO presentate da questa data, anche se riguardano eventi di sospensione o riduzione antecedenti o già iniziati: in queste ultime ipotesi, non è richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni e rimangono le precedenti modalità di presentazione della domanda. La circolare Inps – alla quale si rimanda per ragioni di spazio – elenca le aziende destinatarie (punto 2.1); le causali di intervento (punto 2.2), con la precisazione che la CIGO è un ammortizzatore previsto per crisi transitorie e di breve durata; la durata (punto 2.3), con la precisazione che, ai fini del limite massimo delle 52 settimane in un biennio mobile, si tiene conto anche dei periodi di CIGO anteriori al 24 settembre 2015 (con alcune specifiche eccezioni); la contribuzione ordinaria (punto 2.4) nelle nuove misure applicabili a far tempo dal periodo di paga in corso al 24 settembre 2015; il procedimento di presentazione della domanda e concessione (punto 2.5): a tale proposito si evidenzia che la domanda deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell’orario e la presumibile durata, anche i nomi dei lavoratori interessati e le ore richieste. La domanda va presentata all’Inps entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività: nel computo del predetto termine si esclude il giorno iniziale; se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo. L’istanza, da inviarsi solo in via telematica, deve pervenire entro tale termine: nei casi di tardiva presentazione l’eventuale trattamento non potrà aver luogo per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie saranno concesse dalla sede Inps territorialmente competente.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.