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Co.co.co. e riders: novità da Cassazione e Inail

La Gig economy irrompe sulle scrivanie di aziende e consulenti: sono infatti in vigore (quasi tutte) le novità che riguardano i co.co.co. e i ciclo fattorini, ossia gli addetti alle consegne a domicilio. In buona sostanza, diventa più facile per il lavoratore chiedere l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato se il rapporto non viene gestito in maniera corretta.

La disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative e, più in generale, dei rapporti di lavoro autonomo, contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, è stata modificata dal D.L. 3 settembre 2019, n. 101 (legge 2 novembre 2019, n. 128), sotto 2 profili:

  1. in generale, per quanto concerne la disciplina dei rapporti di collaborazione;
  2. in particolare, con riferimento ai ciclo fattorini, comunemente definiti riders.

In materia si segnalano anche due recenti interventi: il primo dell’Inail, che ha illustrato le questioni relative all’assicurazione infortuni; il secondo della Cassazione che (pur se con riferimento ai cd. riders) ha affermato alcuni principi estendibili a tutte le collaborazioni.

Rapporti di collaborazione: quali novità?
L’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 dispone che la disciplina del rapporto subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Tali norme si applicano anche quando le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate con piattaforme anche digitali. Come spiega la tabella, che ricostruisce l’evoluzione della norma, la collaborazione “a rischio” è quella “prevalentemente” (e non più “esclusivamente”) personale, e non è più previsto che il committente organizzi l’attività “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Testo originario

Testo dal 5 settembre
al 2 novembre 2019 *

Testo vigente
dal 3 novembre 2019 *

La disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro continuative …

esclusivamente personali,

prevalentemente personali,

e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro

e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente

* Dal 5 settembre 2019, tali disposizioni si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.

Cosa cambia per i co.co.co.?
La genuinità della collaborazione, se non è certificata e non rientra nelle ipotesi non “sospette”, è più facilmente contestabile dal lavoratore, specie dopo che è stato eliminato il riferimento alla prestazione organizzata dal committente “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. Tale elemento, peraltro, non è stato ritenuto indispensabile dalla Cassazione (Cass. 16 gennaio 2020, n. 1663) che gli ha attribuito un valore meramente indicativo. In base alle decisioni sinora note (in particolare Corte Appello Torino 4 febbraio 2019), il co.co.co. non regolare comporta l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, con conseguente spettanza al lavoratore del trattamento per i dipendenti che svolgono mansioni comparabili. La Cassazione, nella sentenza citata, ha negato che la nuova disciplina comporti l’individuazione di un cd. “terzo genere” di tutela tra il lavoro subordinato ex art. 2094 cod. civ. e il co.co.co. ex art. 409, n. 3, cod. proc. civ., essendosi il legislatore limitato a prevedere una sorta di tutela “rafforzata” per una categoria di lavoratori particolarmente vulnerabili. Il tutto senza escludere che, nei casi più gravi, il giudice possa comunque “trasformare” il rapporto in un ordinario contratto a tempo indeterminato.

Riders: chi sono?
Gli articoli da 47-bis a 47-octies del D.Lgs. n. 81/2015 – fermo quanto sin qui detto – introducono un sistema di tutele minime per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di biciclette o altri veicoli a motore leggeri, attraverso “piattaforme anche digitali” (ossia programmi e procedure informatiche usati dal committente che, a prescindere dal luogo di stabilimento, sono strumentali all’attività di consegna di beni, fissando il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

Quali tutele sono previste?
I contratti individuali di lavoro dei riders vanno provati per iscritto ed essi devono ricevere ogni informazione utile per tutelare i loro interessi, i loro diritti e la loro sicurezza: in caso di violazione, al lavoratore spetta un’indennità risarcitoria non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo a gravità e durata delle violazioni e al comportamento delle parti.

Come si determina il compenso?
Entro i primi giorni del prossimo mese di novembre, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dovranno definire criteri di determinazione del compenso che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. Tali contratti dovranno poi prevedere un’indennità integrativa minima del 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Nota Bene: se tali contratti collettivi non verranno stipulati o non rispetteranno quanto sopra, i ciclo fattorini non potranno essere retribuiti in base alle consegne effettuate e sarà garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da CCNL di settori affini firmati dalle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Quanto alla maggiorazione minima del 10% per il lavoro notturno ecc., se il contratto non interverrà, sarà il Ministero a provvedere con apposito decreto.

A tali lavoratori si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità previste per i dipendenti, incluso l’accesso alla piattaforma, con la precisazione che sono vietate l’esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro legate alla mancata accettazione della prestazione.

Quali regole per sicurezza e infortuni?
L’art. 47-septies dispone che i riders sono soggetti a copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali ex DPR 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio INAIL è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta. Per calcolare il premio, si assume come retribuzione imponibile quella convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. Infine, per l’assicurazione INAIL, il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore previsti dal DPR n. 1124/1965.

Il committente che usa la piattaforma è tenuto verso i cd. riders, a propria cura e spese, a rispettare il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Tale previsione va attentamente valutata dalle aziende, posto che qui la prestazione è resa al di fuori di sedi o stabilimenti e che il committente ha ben poche (per non dire nessuna) occasioni di controllo sulle condotte tenute dal lavoratore.

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