CO.CO.PRO: le regole per il recesso dal contratto
Premesso che, alla data di scadenza prevista nel contratto ovvero una volta consegnato o realizzato il progetto al committente, il rapporto di risolve automaticamente, come ci si deve regolare quando una delle due parti intenda recedere in anticipo dal contratto a progetto?
Precisato subito che il contratto può risolversi anticipatamente, oltre per comune volontà delle parti, anche a seguito dell’assunzione “diretta” del lavoratore in qualità di nuovo dipendente – su proposta dell’azienda oppure a seguito della condanna da parte del giudice (per esempio perché manca lo “specifico” progetto) – ovvero a causa del decesso del collaboratore, conviene tenere distinti i casi in cui a recedere sia il lavoratore ovvero il committente, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 66 e 67 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro: occorre quindi che le parti abbiano previsto e disciplinato tale facoltà, in difetto di che il committente può chiedere i danni relativi al completamento del progetto che sia stato “lasciato a metà”.
Lo stesso collaboratore può poi recedere dal contratto prima della scadenza del termine in presenza di una giusta causa (esempio: molestie sessuali, gravissimo inadempimento nel pagamento del compenso).
Il committente, dal proprio canto, può recedere prima del termine, oltre che per giusta causa, anche qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.