Conciliazione monocratica: quali benefici per il datore di lavoro?
Tra gli istituti forse meno conosciuti del nostro diritto del lavoro, la conciliazione monocratica, preventiva o contestuale, si rivela però assai interessante perché coinvolge il personale ispettivo in un ruolo meno “in contrapposizione” rispetto al datore di lavoro.
L’art. 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, disciplina infatti uno speciale procedimento, che si svolge presso la sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (prima, la DTL), nel quale l’Ispettore che ha ricevuto una richiesta di intervento da parte del lavoratore, per deflazionare il contenzioso, tenta la conciliazione della controversia convocando le parti, se queste vi consentono. Va subito detto che:
a) la figura del “lavoratore” non coincide necessariamente con quella del “dipendente” in senso stretto, in quanto la procedura può certamente coinvolgere anche un “collaboratore”;
b) deve trattarsi di diritti patrimoniali del lavoratore, aventi natura contrattuale o legale;
c) ovviamente, l’ispettore non deve aver ancora proceduto ad alcun accertamento sulla effettiva veridicità delle situazioni che potrebbero poi formare oggetto di attività ispettiva.
La procedura prende avvio, nel caso di conciliazione preventiva, quando l’Ispettorato riceve la richiesta di intervento (non in forma anonima), direttamente da parte del lavoratore o del sindacato, e la ritiene meritevole di approfondimento, con la necessaria precisazione che, se si tratta di contratti certificati, la verifica ispettiva è possibile solo dopo che il tentativo di conciliazione monocratica abbia avuto esito negativo.
Alla richiesta di intervento non viene dato seguito ove essa appaia palesemente pretestuosa, oggettivamente inattendibile o priva di ogni fondamento: in tutte le altre ipotesi, invece, il tentativo di conciliazione monocratica preventiva deve costituire la via privilegiata per definire la questione, infatti l’ispezione può essere avviata solo se il tentativo di conciliazione non va a buon fine. Per contro, come precisato dal Ministero (cfr. circ. n. 36/2009), si fa luogo direttamente all’ispezione in presenza di richieste d’intervento caratterizzate dalla denuncia di irregolarità significativamente gravi e incisive, vale a dire quelle che:
a) rivestano diretta ed esclusiva rilevanza penale (per esempio nei seguenti casi: adibizione di lavoratici madri al lavoro notturno; impiego di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno o di minori illegalmente immessi al lavoro);
b) interessino altri lavoratori, oltre al denunciante: tuttavia, se i lavoratori coinvolti sono tutti identificabili nominativamente, si può procedere ad appositi tentativi di conciliazione monocratica, attivati d’ufficio, anche per i lavoratori indicati dall’unico denunciante.
c) riguardino fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio di riferimento;
d) abbiano a oggetto unicamente profili di natura contributiva, previdenziale e assicurativa.
Nota Bene Come precisato dal Ministero del lavoro (cfr. circ. n. 24/2004), nella lettera di convocazione, si informano le parti sulla possibilità di farsi assistere, o anche rappresentare, durante la procedura di conciliazione, da rappresentanti sindacali, consulenti del lavoro o altri professionisti abilitati di cui alla legge n. 12/1979 cui abbiano conferito specifico mandato. |
L’eventuale dissenso preventivo del lavoratore non preclude il tentativo di conciliazione monocratica: anche in tal caso, infatti, è consentita la convocazione delle parti per tentare una soluzione conciliativa della controversia. Se il mancato accordo tra le parti è dovuto al comportamento del lavoratore, non ne deriva necessariamente l’attivazione dell’ispezione, soprattutto in assenza di elementi utili ad un possibile riscontro dei fatti denunciati; invece, se il mancato accordo tra le parti è dovuto al comportamento del datore, è necessario procedere all’accesso ispettivo nel più breve tempo possibile.
Il Ministero del lavoro ha precisato che, nel corso della procedura, il funzionario deve illustrare alle parti le possibili conseguenze dell’ispezione, in termini di effetti e tempistica circa la definizione degli accertamenti, e in particolare:
a) per quanto riguarda il lavoratore, si devono evidenziare i vantaggi che la conciliazione comporta in termini di celerità e di concreta soddisfazione delle pretese creditorie;
b) per quanto riguarda il datore, vanno rappresentati sia le conseguenze derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo (l’attivazione dell’ispezione), che i benefici derivanti dal suo raggiungimento, tanto sul piano sanzionatorio quanto su quello contributivo.
L’accordo deve sempre prevedere il riconoscimento di un periodo di lavoro tra le parti, infatti non sono ammesse conciliazioni monocratiche novative, che si risolvano cioè nella mera erogazione di somme di denaro da parte del datore a mero titolo transattivo; inoltre, le dichiarazioni verbalizzate nella conciliazione monocratica non possono essere utilizzate a scopi diversi, in particolare per finalità legate all’ispezione.
Se le parti, con l’assistenza dell’ispettore, si accordano sulla questione oggetto della richiesta di intervento, le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi sui rapporti di lavoro, sono valide e l’accordo non può essere oggetto di impugnazione.
L’estinzione del procedimento ispettivo, che è limitata alle sole parti interessate, si realizza con l’attuazione dell’accordo e, in particolare, con il versamento di quanto dovuto al lavoratore e dei contributi spettanti agli enti: infatti, l’omesso versamento dei contributi, nella misura e modi concordati, segnalato dagli Istituti creditori, determina l’immediata attivazione dell’ispezione.
Può anche darsi che la conciliazione monocratica preveda il versamento differito o rateizzato delle somme spettanti al lavoratore: in questo caso, il procedimento ispettivo si estingue solo con il pieno soddisfacimento del credito concordato (del definitivo adempimento va data comunicazione all’Ispettorato).
Va anche evidenziato che la violazione dell’obbligo di versare le somme concordate in sede conciliativa consente al lavoratore di attivare la procedura esecutiva davanti al giudice.
Infine, secondo quanto precisato dall’Inps, il datore di lavoro deve versare non solo la contribuzione commisurata alla somma oggetto di conciliazione o ai minimali di legge (se quella conciliata è inferiore) ma anche le somme aggiuntive, nella misura prevista per le omissioni contributive, ciò in quanto il Ministero non ha ritenuto configurabile la fattispecie più onerosa dell’evasione.