Lavoro e HR

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Congedo parentale e contributo per servizi di baby sitting

L’art. 1, co. 356-357, della legge di bilancio 2017, ha prorogato al 2018 la possibilità (prevista dall’art. 4, co. 24, lettera b, della legge n. 92/2012) della madre lavoratrice di chiedere, entro 11 mesi dalla fine del congedo di maternità, in alternativa al congedo parentale, l’erogazione:

a) dei voucher per acquistare servizi di baby sitting; o

b) di un contributo per gli oneri dei servizi per l’infanzia pubblici o privati accreditati;

per un periodo massimo di 6 mesi.
Il beneficio riguarda le lavoratrici dipendenti, le iscritte alla Gestione separata e le autonome.
 
Abrogazione dei voucher – Dopo che il D.L. n. 25/2017 ha abrogato il lavoro accessorio, è stato possibile utilizzare i buoni (cd. voucher) fino al 31 dicembre 2017. L’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 prevede ora che il contributo per la baby sitter è erogato con “Libretto Famiglia”: dal 2018 il voucher è rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby sitting”. L’Inps, con il messaggio 30 marzo 2018, n. 1428, ha diramato le proprie indicazioni in materia.
 
I voucher acquisiti nel 2017 valgono fino al 31 dicembre 2018: per essi sarà possibile inserire prestazioni solo con data fine entro il 31 dicembre 2018 (le consuntivazioni potranno essere inserite entro il 16 gennaio 2019). Entro il 31 dicembre 2018 sarà possibile restituire i voucher telematici non usati, con reintegro del corrispondente congedo parentale (i voucher non utilizzati e per i quali non è stato richiesto il rimborso perderanno validità).
 
Lavoratrici ammesse ed escluse – Le categorie di lavoratrici alle quali il beneficio spetta o meno sono quelle individuate nella tabella che segue.
 

LAVORATRICI BENEFICIARIE
Categoria SI/NO Note
Dipendenti pubbliche e private * SI  
Iscritte a Gestione separata (anche libere professioniste, non iscritte ad altra forma obbligatoria o pensionate, con contributi pieni) * SI Purché si trovino, all’atto della domanda, negli 11 mesi successivi alla fine del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il congedo parentale.
Autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane e commercianti; imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome piccola pesca marittima e acque interne * SI Ove abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano già fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
Senza diritto al congedo parentale NO  
In fase di gestazione NO  
Ancora in congedo di maternità NO  
Nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità NO In caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di iscritte a Gestione separata
Esenti da pagamento servizi pubblici o privati convenzionati NO  
Beneficiarie Fondo per diritti e pari opportunità NO Art. art. 19, co. 3, D.L. 4 giugno 2006, n. 223
* Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti previsti.

 
Misura e durata – Il beneficio consiste in queste forme di “contributo”, alternative tra loro:

a) per gli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;

b) per l’acquisto di servizi di baby sitting, erogato secondo le modalità del “Libretto Famiglia”.

L’importo è di 600 euro mensili ed è erogato per non più di 6 mesi (3 per le autonome), in alternativa al congedo parentale, comportando quindi che la lavoratrice rinunci a esso.
 
Il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili intere: per tali intendendosi 1 mese continuativo di congedo parentale; quindi, per esempio, se una dipendente ha fruito di 5 mesi e 1 giorno, non avrà più mesi cui rinunciare, ma potrà fruire solo dei 29 giorni di congedo parentale residui. Il beneficio, una volta richiesto, può essere interrotto solo al compimento di una frazione mensile, come sopra definita.
Per calcolare il periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra loro fino a raggiungere 30 giorni, considerati equivalenti a 1 mese: i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero di giornate da cui sono formati.
Per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti, occorre tener conto dei periodi fruiti dal padre. Infine, le lavoratrici a tempo parziale potranno fruire del contributo in misura riproporzionata all’entità della prestazione di lavoro (cfr. messaggio Inps n. 1428/2018).
 
Modalità di erogazione – Esse sono distinte a seconda che si tratti del contributo per la rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, ovvero per pagare i servizi di baby sitting con il “Libretto Famiglia”.
 

COSÌ L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Servizi per l’infanzia Pagamento diretto alla struttura scelta dalla madre (se presente sul sito Inps), dopo esibizione dei documenti attestanti l’effettiva fruizione del servizio e la liberatoria di pagamento, fino 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
Servizi di baby sitting Con Libretto Famiglia: le madri (registrate nella procedura) devono acquisire in via telematica il contributo entro 120 giorni da comunicazione di accoglimento: il superamento di tale termine vale come rinuncia. L’acquisizione di solo una parte del beneficio, nei 120 giorni, comporta la rinuncia alla restante parte.

 
Baby sitting: precisazioni – Per fruire dei bonus, le mamme e le “baby sitters”, devono registrarsi su www.inps.it/Prestazioni Occasionali, selezionando “acquisto di servizi di baby sitting (L. 92/2012, art. 4, comma 24, lett. b)”. Gli interessati possono accedere così:

a) direttamente con le proprie credenziali personali (PIN Inps, credenziali SPID o CNS);

b) tramite il Contact Center, che gestirà, per conto di utilizzatore e/o prestatore, tutti gli adempimenti: è però necessario che egli disponga di PIN Inps, credenziali SPID o CNS;

c) tramite gli intermediari o gli Enti di patronato.

All’atto della registrazione, utilizzatori e prestatori forniranno le informazioni necessarie per gestire il rapporto di lavoro e i connessi adempimenti contributivi. Una volta effettuata la registrazione, le mamme beneficiarie, verificata la capienza del portafoglio elettronico, per garantire il pagamento nei termini di legge da parte dell’Inps, inseriranno le prestazioni lavorative entro il giorno 3 del mese successivo rispetto a quello del loro svolgimento.
 
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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