Contratti a tempo determinato per attività di ricerca
L’art. 19 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, tra l’altro dispone quanto segue:
1) al contratto subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 36 mesi;
2) salve diverse disposizioni dei contratti collettivi, ed eccetto le attività stagionali, la durata dei rapporti a termine tra le stesse parti, per effetto della successione di contratti, conclusi per mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione, non può superare i 36 mesi; nel computo di tale periodo si tiene conto dei periodi di missione nell’ambito di somministrazioni a termine;
3) se il limite dei 36 mesi viene superato, per effetto di un unico contratto o di successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Un’importante eccezione è contenute nell’art. 23, co. 3, secondo il quale i contratti a termine che hanno a oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca cui si riferiscono, ossia possono protrarsi anche oltre il limite ordinario dei 36 mesi.
Proprio con riguardo a tale ipotesi è stato chiamato a pronunciarsi il Ministero del lavoro, a seguito di una richiesta di interpello in cui si chiedeva anzitutto se tale deroga fosse o meno applicabile agli IRCCS di diritto privato, se nell’ambito della nozione di attività di ricerca in via esclusiva possano essere annoverate anche ulteriori attività di carattere operativo necessarie per il progetto di ricerca (es. attività assistenziali dei ricercatori nel settore sanitario); e quindi anche se la deroga espressa nell’art. 23 co. 3, e cioè la possibilità di superare il limite dei 36 mesi nell’ipotesi in esame, sia estesa anche alle proroghe del contratto e se sia altresì consentito il superamento del limite massimo di 5 proroghe.
In relazione a tali quesiti il Ministero, con la Nota 11 aprile 2016, n. 12, ha evidenziato che:
a) in base alla normativa vigente, gli IRCCS sono qualificabili come enti privati di ricerca;
b) stante la formulazione letterale dell’art. 23, co. 3, del D.Lgs. 81/2015, non è possibile estendere il regime derogatorio anche ai contratti aventi a oggetto attività operative collegate al progetto di ricerca;
c) è possibile la proroga del contratto a termine per attività di ricerca anche quando la sua durata iniziale sia, in quanto legato alla durata della ricerca, superiore a 36 mesi, a condizione però che le proroghe non siano più di 5, in quanto nessuna deroga è stata introdotta con riguardo al numero massimo di proroghe.
In altri termini, le eventuali proroghe di un contratto che riguardi attività di ricerca dovranno comunque intervenire entro il termine di 36 mesi, fermo restando che l’ultima proroga potrà determinare una durata complessiva superiore ai 36 mesi, in quanto commisurata alla durata del progetto di ricerca. Tanto per fare un esempio: dopo aver concordato un periodo di 30 mesi, di lavoro a termine, è certamente possibile attuare una proroga per altri 20 mesi, dopo di che il contratto a termine dovrà per forza cessare.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore.