Lavoro e HR

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Contratto a termine: sanzione solo pecuniaria se si superano i limiti

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, conferma i limiti numerici introdotti dal decreto legge n. 34/2015, i quali – salvo diversa disposizione del contratto collettivo (che potrebbe quindi stabilire regole differenti) – sono i seguenti:
a) datori che abbiano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 solo dipendente a termine;
b) datori da 6 dipendenti in su: possono assumere lavoratori a tempo determinato in misura non superiore al 20% del numero di quelli a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore se esso è uguale o superiore a 0,5.
Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.
 
Esempio: se un datore di lavoro ha 13 dipendenti a tempo indeterminato, di cui 12 a tempo pieno e uno a part time al 50% dell’orario, deve procedere così:
a) organico di riferimento: 12,5 dipendenti;
b) calcolo della percentuale: 12,5 x 20% = 2,5;
c) lavoratori a termine assumibili: 3, dato che lo 0,5 si arrotonda all’unità superiore.
 
Se l’assunzione avviene al di fuori dei limiti consentiti – vi sono infatti alcune categorie di lavoratori (es. in sostituzione, stagionali, over 50) o di situazioni (es. start up innovative, enti privati di ricerca) rispetto alle quali i limiti numerici non si applicano – restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in rapporti a tempo indeterminato (e si tratta di un chiarimento importante, di nuova introduzione), per ciascun lavoratore “in più” si applica una sanzione amministrativa di importo pari al:
a) 20% della retribuzione, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se vi è 1 solo lavoratore assunto in violazione del limite percentuale;
b) 50% della retribuzione, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto, se vi sono 2 o più lavoratori assunti in violazione del limite percentuale.
 
La sanzione viene calcolata secondo le modalità che erano già state individuate da parte del Ministero del lavoro, con la circolare 30 luglio 2014, n. 18, ossia prendendo a riferimento la retribuzione degli ultimi assunti, e quindi di quelli che hanno comportato lo “sforamento”.
 
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore

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