Contratto di prestazione occasionale: novità anche per l’agricoltura
Fermi i limiti di importo, l’obbligo di preventiva registrazione sulla piattaforma informatica Inps (su cui vanno versati i fondi, anche tramite un professionista abilitato), il ricorso al CPO è vietato alle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
b) giovani con meno di 25 anni di età, iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o l’università;
c) disoccupati, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o altre prestazioni di sostegno del reddito.
Essi non devono però essere stati iscritti l’anno prima negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, e devono autocertificare tali requisiti nella piattaforma informatica Inps.
COMPENSO MINIMO IN AGRICOLTURA | ||
Area professionale | Orario | Giornaliero (massimo 4 ore) |
1a | 9,65 euro | 38,60 euro |
2a | 8,80 euro | 35,20 euro |
3a | 6,56 euro | 26,24 euro |
Almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, l’utilizzatore deve trasmettere, attraverso la piattaforma o il contact center Inps, una dichiarazione contenente,:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento e l’oggetto della prestazione;
c) la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, con riferimento a un arco temporale massimo di 10 giorni;
d) il compenso pattuito (in agricoltura le 4 ore continuative di prestazione sono riferite a un arco temporale di 10 giorni).
Anche in questo caso, il pagamento del compenso avviene su conto corrente, con bonifico bancario domiciliato o mandato di pagamento presso gli uffici di postali.
A cura di Alberto Bosco – Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. Consulente aziendale e formatore